L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 52/E del 14 settembre comunica il codice tributo compensare il credito d'imposta per la sanificazione

Codice tributo per bonus sanificazione

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La risoluzione 52/E del 14 settembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) ha istituito il codice tributo per dare la possibilità ai beneficiari e ai cessionari di compensare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di sicurezza, con il modello F24:

  • "6917" denominato "Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34". Codice che deve essere indicato nella sezione Erario in corrispondenza delle somme contenute nella colonna "importi a credito compensati" o in quella "importi a debito versati" se il contribuente procede a riversare l'agevolazione. Nel campo anno di riferimento occorre indicare "2020."

Credito imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

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Prima di riportare le ultime novità e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta previsto dall'articolo 125 del dl n. 34/2020, ricordiamo che cosa dispone in particolare questa norma. L'art. 125 riconosce ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali compresi quelli del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

L'importo massimo del credito è di 60.000 euro per ogni beneficiario e il tetto massimo di spesa disponibile per il 2020 è di 200 milioni di euro.

Criteri e modalità per applicare e beneficiare del credito d'imposta

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La norma dispone anche che è compito del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilire i criteri e le modalità per applicare e beneficiare del suddetto credito d'imposta per rispettare il limite di spesa stabilito. Adempimento che il Direttore dell'Agenzia ha rispettato emanando il provvedimento del 10 luglio 2020, in cui ha stabilito che:

  • i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, per beneficiare del credito, devono comunicare le spese sostenute entro il 7 settembre 2020;
  • la percentuale del credito è del 60% e che l'importo massimo per ogni beneficiario è di 60.000 euro;
  • per rispettare il limite di spesa dei 200 milioni l'ammontare del credito d'imposta deve essere moltiplicato per la percentuale che il Direttore renderà nota;
  • il credito d'imposta può essere utilizzato anche in compensazione dal giorno seguente a quello in cui Direttore pubblicherà il Provvedimento indicante la percentuale di cui al punto precedente;
  • è possibile optare anche per la cessione del credito a terzi con facoltà di cessione successiva, con la possibilità, anche per i cessionari, di ricorrere alla compensazione;
  • ai fini della compensazione l'F24 deve essere presentato solo in modalità telematica.

Percentuale credito d'imposta

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Nel provvedimento del 10 luglio 2020 il Direttore ha specificato il criterio di calcolo della misura percentuale da applicare per rispettare il limite di spesa stanziata per il credito d'imposta previsto per la sanificazione: "Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento."

Con il successivo provvedimento datato 11 settembre 2020 ha invece definito la misura percentuale nel valore del 15,6423%.

Non il 60% quindi, ma il 15,6423% del credito spettante, che non può superare, come abbiamo visto, i 60.000 euro. Un risultato ben al di sotto di quanto sperato da coloro che hanno sostenuto spese per sanificare i dotare i propri lavoratori dei dispositivi di sicurezza necessari ad evitare e contenere la diffusione del contagio da Covid19.

Leggi anche:

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Scarica pdf Risoluzione n. 52-E-14 settembre 2020

Foto: 123rf.com
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