Il D.L. Semplificazioni obbliga i professionisti a comunicare il domicilio digitale a ordini o collegi. Chi non ottempera rischia la sospensione dall'albo. Sanzioni anche per collegi e ordini

Decreto semplificazioni: le novità

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Il decreto legge n. 76/2020, noto come D.L. "Semplificazioni", ha recato all'art. 37 importanti "disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti". Il testo, convertito in legge dalla Camera (dove il Governo ha posto la fiducia dopo l'ok del Senato), prevede anche conseguenze rilevanti per i professionisti che non rispettino l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale rispettivamente a ordini e collegi di appartenenza e al registro delle imprese.

La norma novella in più punti l'articolo 16 del D.L. n. 185/2008 (L. n. 2/2009) al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005).

Professionisti: comunicare domicilio digitale a ordini o collegi

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In particolare, il D.L. semplificazioni stabilisce che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale. Gli ordini e i collegi dovranno pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.

Fanno eccezione i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell'apposito registro che comunicheranno il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.

Si rammenta come la formulazione precedente della norma facesse invece riferimento alla comunicazione da parte dei professionisti dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

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Ora, invece, il riferimento è al domicilio digitale che l'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del Codice dell'amministrazione digitale definisce come un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Mancata comunicazione domicilio digitale: le sanzioni

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La riforma operata dal D.L. semplificazioni investe anche le sanzioni nei confronti di coloro che non rispetteranno le disposizioni inerenti l'obbligo di comunicazione. In particolare, il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza sarà obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applicherà la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

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Sanzioni anche per collegi e ordini in caso di omessa pubblicazione dell'elenco riservato, rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale, ovvero reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l'elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento. Quelli appena menzionati, infatti, costituiranno motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.


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