Pubblicato in Gazzetta il decreto che stabilisce le modalità di ripartizione del fondo che finanzia l'abolizione delle opere abusive

Ripartizione fondo demolizione opere abusive

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Sulla Gazzetta ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto del 23 giugno 2020 del MIT (sotto allegato) contenente la "Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive."

Composto di 9 articoli, disciplina le modalità con cui vengono erogate ai Comuni le risorse necessarie per procedere alla demolizione delle opere abusive, che vengono attinte dal Fondo istituito dall'art. 1, co. 26 della legge 205/2017 "finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive."

Chi può fare domanda per accedere al contributo

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Possono fare domanda per la concessione del contributo i comuni nel cui territorio si trovano l'opera o l'immobile che sono stati costruiti senza il permesso di costruire o in maniera difforme dallo stesso.

Per quali spese è previsto il contributo

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Il contributo copre le spese di demolizione e di rimozione degli immobili abusivi, in relazione ai quali non è stato adottato un provvedimento di rimozione o demolizione o che non è stato eseguito nei termini. Coperte anche le spese tecniche, amministrative e quelle collegate alla rimozione al trasferimento e allo smaltimento delle macerie.

Aree di interesse prioritario

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Il decreto precisa che le risorse del fondo vengono utilizzate in via prioritaria per finanziare opere di demolizione di opere abusive che riguardano edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m³ presenti sulle seguenti aree:

  • aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici;
  • aree a rischio idrogeologico;
  • aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, coma dal DM 17 gennaio 2018;
  • aree sottoposte a tutela ai sensi del dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004;
  • aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette parte della rete natura 2000.

Se residuano risorse, si procede all'assegnazione delle stesse per le medesime tipologie di abusi edilizi e aree, ma in relazione a volumetrie pari o superiori a 250 m³ e inferiori a 450 m³.

Le risorse che dovessero infine residuare dopo l'utilizzo per i suddetti interventi possono essere destinati per attuare interventi relativi ad abusi concernenti edifici o ampliamenti edilizi con volumetria inferiore a 250 m³.

Fermi restando i suddetti criteri volumetrici, se le risorse non bastano a soddisfare il fabbisogno nazionale, a parità di volume si segue l'ordine di presentazione delle domande.

Criteri di ripartizione del Fondo

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Le risorse del fondo per le demolizioni vengono assegnate ai Comuni in modo da assicurare un intervento per ogni Regione a partire da quelli con maggiore volumetria. Per gli interventi che presentano identica cubatura sono i comuni a segnalare quello prioritario.

Ai Comuni viene assegnato un contributo pari al 50% delle spese complessive dell'intervento di demolizione indicato al momento della presentazione della domanda.

Come si presenta la domanda

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In una sezione del sito del MIT è presente un'area dedicata da cui è possibile inoltrare le domande per il contributo, in cui sono indicati i termini per la presentazione e i dati amministrativi e contabili da indicare. Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante del comune a pena di nullità. Nelle domande devono essere indicati, sempre a pena di nullità, gli elementi amministrativi e contabili relativi agli interventi da eseguire e l'attestazione della copertura finanziaria per ogni intervento proposto, nella misura del 50% del costo complessivo dello stesso.

Modalità di trasferimento dei contributi

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Le risorse, di 5 milioni di euro nel 2018 e di altrettanti nel 2019, sono trasferite ai Comuni dal MIT nelle seguenti modalità:

  • il 50% dopo l'assegnazione;
  • il saldo, da richiedere tramite apposito modulo elettronico, dopo la "rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione."

Se gli interventi non vengono realizzati o lo sono sono in parte, le somme già eventualmente erogate devono essere restituite e riversate al bilancio dello Stato.

Monitoraggio degli interventi

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Il controllo dello stato di attuazione degli interventi, la verifica delle informazioni collegate alla stipulazione del contratto con l'impresa esecutrice e la conclusione dei lavori, sono effettuati tramite la Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio.

Il MIT, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze esegue controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi.

Leggi anche Abusi edilizi: arriva il "condono"

Scarica pdf Decreto MIT n. 23 giugno 2020

Foto: 123rf.com
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