Un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con volumetria inferiore rispetto all'immobile preesistente, potrà beneficiare del bonus mobili

di Gabriella Lax - Il bonus mobili vale anche nel caso dei monolocali o di edifici poco voluminosi. Così l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 265 ad un interpello (in allegato).


Bonus mobili anche per edifici più piccoli

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Nel caso in cui il contribuente abbia realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che abbia prodotto un edificio con volumetria inferiore rispetto all'immobile preesistente, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali in argomento, sempreché siano pienamente rispettati tutti i requisiti imposti dalle relative normative in materia.

L'interpello

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Così il Fisco, a fronte di una richiesta di un utente sulla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella prevista dal cosiddetto bonus mobili, in relazione ad un edificio residenziale di sua proprietà. Nello specifico si tratta di un immobile, non soggetto a vincolo di tutela ai sensi del d.lgs. 42 del 2004, il contribuente evidenzia di aver presentato la Segnalazione Certificata Inizio Lavori Asseverata (di seguito SCIA) per effettuare lavori di ristrutturazione edilizia, consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'immobile, con diminuzione della volumetria preesistente, all'interno della sagoma e dell'area di sedime esistente. In particolare, l'istante dichiara che la SCIA presentata è conforme alla normativa e alla disciplina edilizia ed urbanistica sia statale. Nel caso prospettato il richiedente pensa di poter beneficiare della detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella prevista dal cosiddetto bonus mobili.

La risposta dell'Agenzia

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L'Agenzia, nella sua risposta, puntualizza che per avere il bonus mobili è necessario che i contribuenti effettuino sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Rientrano in questi casi gli interventi di "ristrutturazione edilizia" volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. La domanda a cui l'Agenzia fornisce una risposta è: un edificio ristrutturato ad uso residenziale mediante un intervento di demolizione e successiva ricostruzione che ha prodotto un edificio con diminuzione della volumetria preesistente, all'interno della sagoma e dell'area di sedime esistente, rientra o tra quelli agevolabili?

Le risposte arrivano in primis dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il quale «le modifiche apportate alla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, lett. d), dell'art. 3 del DPR 380/2001 consentono di ritenere che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con volumetria inferiore rispetto a quella preesistente, rientrino in questa fattispecie (Parere CSLP 16 luglio 2015)». Ne consegue che per gli interventi di ristrutturazione edilizia non soggetti ai vincoli previsti dal d.lgs. n. 42/2004 «la volumetria dell'edificio preesistente costituisce attualmente l'unico parametro edilizio ed urbanistico che non può essere travalicato affinché l'intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella fattispecie della ristrutturazione edilizia». Dunque «la volumetria preesistente rappresenta lo standard massimo di edificabilità, cioè il limite massimo di volume edificabile, quando si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, per i quali la norma non consente aumenti complessivi della cubatura preesistente». Ne discende che «interventi di demolizione e ricostruzione che non sfruttino l'intera volumetria preesistente, ma ne ricostruiscano soltanto una quota parte appaiono rientrare a pieno titolo nella fattispecie della ristrutturazione edilizia, come definita a termini di legge, risultando pienamente in linea con le finalità».

Scarica pdf risposta Agenzia Entrate n. 265/2019

Foto: 123rf.com
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