L'Agenzia delle Entrate precisa che le fatture dei CTU nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia vanno emesse in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio

Fattura CTU nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia

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Le fatture dai consulenti tecnici di ufficio (CTU) nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia andranno emesse in forma elettronica utilizzando il Sistema di Interscambio istituito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, n. 55/2013.


Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate all'interno del principio di diritto 12 agosto 2020 n. 13 (sotto allegato) pronunciandosi sulle modalità di pagamento dei compensi professionali disposti dalla Pubblica Amministrazione.

Fatture nei rapporti con le amministrazioni pubbliche

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Nel motivare tale conclusione, le Entrate richiamano in prima battuta l'obbligo disposto dai commi 209 e seguenti dell'articolo 1 della legge 244/2007 secondo cui "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".


In secondo luogo, il Fisco rammenta il conseguente principio a norma del quale, a decorrere dal 31 marzo 2015 (ovvero il termine così fissato dall'art. 25, comma 1, del D.L. 66/2014) le amministrazioni pubbliche "non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio". Inoltre, trascorsi tre mesi da tali date, le amministrazioni pubbliche non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Le fatture emesse dai CTU per certificare i compensi

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Quanto affermato, precisa il documento, si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione.

L'Agenzia chiarisce che un simile obbligo ricorre nonostante la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 abbia escluso tali compensi dall'obbligo dello split payment, di cui all'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, sul presupposto che l'Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU

e, conseguentemente, l'applicazione della scissione dei pagamenti "comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti".

Infine, la divisione contribuenti dell'Agenzia delle Entrate ricorda che, ex art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015, come modificato dalla legge di bilancio 2018 e fatte salve le eccezioni soggettive contenute nel medesimo comma, dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI è stato esteso a tutte le operazioni effettuate dai soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e non solo a quelle che vedono come controparte la PA.

Scarica pdf Agenzia Entrate principio di diritto n. 13

Foto: 123rf.com
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