Il Tribunale Minori di Bologna riconosce a una coppia di mamme il diritto di adottare i figli l'una dell'altra e che gli stessi siano fratelli dopo la stepchild incrociata

Coppia di mamme e adozione dei figli nati dalla fecondazione in vitro

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Stepchild adoption e rapporto di parentela tra i figli nati in vitro da due mamme diverse che stanno insieme. Tutto nella sentenza del Tribunale Minori di Bologna del 25 giugno 2020 (sotto allegata). Un altro passo in avanti nel riconoscimento alle coppie gay degli stessi diritti delle famiglie eterosessuali. Ora però facciamo un passo indietro per capire come si è giunti a questa decisione.

Due donne si conoscono nel giugno del 1996, quando frequentano l'università di Bologna. Nell'estate del 2000 vanno a vivere insieme, prima a Bologna, poi a Milano. Nel maggio 2010 iniziano un percorso di genitorialità, da cui nasce una bambina da una delle due donne e poi due gemelli dall'altra. Tutte e due infatti vogliono vivere l'esperienza della maternità.

Entrambe si occupano di tutti i bambini di casa e instaurano con loro un solido legame affettivo, dando prova di poter adempiere alle responsabilità richieste dal ruolo genitoriale.

Le due compagne prendono insieme le decisioni che riguardano l'educazione e la crescita dei bambini, per i quali rappresentano un punto di riferimento stabile, tanto che tutti le chiamano "mamma" e nei contesti esterni entrambe sono considerate figure genitoriali. I servizi sociali attestano inoltre che entrambe sono presenti nella vita dei bambini in modo intercambiabile.

Le due donne chiedono quindi di adottare reciprocamente i figli dell'altra in base a quanto previsto dall'art. 44, lettera d) della legge n. 184/1983, che prevede la possibilità di adottare i minori anche in assenza dei requisiti richiesti dal comma 1 art. 7 (che richiede lo stato di adottabilità del minore in caso di abbandono, assenza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti, a meno che la mancata assistenza non sia determinata da una causa di forza maggiore transitoria) "quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo".

L'adozione reciproca dei figli in vitro delle mamme gay è "particolare"

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Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Spadaro, analizza dapprima tutta la giurisprudenza che si è espressa a favore delle adozioni da parte di coppie omosessuali, partendo dalla Corte d'Appello di Roma, che con la sentenza

del 23 dicembre 2015 ha stabilito che "nell'ipotesi di minore concepito e cresciuto nell'ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento; la sussistenza di tale rapporto genitoriale di fatto e del conseguente superiore interesse al riconoscimento della bigenitorialità devono essere operate in concreto sulla base delle risultanze delle indagini psico-sociali."

L'esempio del giudice capitolino è stato poi seguito da altri magistrati, così come dalla Corte di Cassazione e dalla Consulta. Persino la Corte Edu ha affermato che: "nell'ambito della vita familiare deve annoverarsi il rapporto fra persone dello stesso sesso, rapporto che non può quindi essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguenza che non già le aspirazioni o i desideri degli adulti debbano avere necessariamente pari riconoscimento da parte dell'ordinamento, bensì i diritti dei bambini."

A questo punto il giudice si sofferma sulla domanda avanzata dalle istanti e ritiene che la stessa debba essere accolta in quanto per la "clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 comma 20 legge n. 76 del 2016, l'ipotesi di adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184 (…)" è prevista "nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso."

La legge Cirinnà infatti riconosce alle coppie dello stesso sesso il diritto alla vita famigliare, ottimo substrato di relazioni per dare un riconoscimento al rapporto che si crea tra il minore e il genitore sociale, anche se ha lo stesso sesso di quello biologico.

I figli delle due mamme possono essere fratelli

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Il Giudice si esprime positivamente anche sulla richiesta di costituire un legame di parentela tra i figli nati dalle due mamme che stanno insieme. E' infatti venuta meno l'esclusione dell'adottato in casi particolari grazie alla riforma della filiazione operata dalla legge n. 219/2012, che ha previsto uno status giuridico unico di figlio, grazie all'eliminazione di ogni differenza tra figli naturali, nati all'interno del matrimonio e adottivi, che sono quindi uguali sotto tutti i punti di vista.

Come precisa il giudicante del resto "se non si applicasse l'art. 74 c.c., i minori vedrebbero riconosciuto l'esclusivo legame di parentela con il rispettivo genitore intenzionale, non instaurandosi tra loro alcun legame di fratellanza. I medesimi, quindi, paradossalmente, vivrebbero una condizione di fatto familiare in cui avrebbero il medesimo cognome e gli stessi legami affettivi, ma una condizione giuridica che li vedrebbe estranei gli uni agli altri, pur nella comunanza di vita."

Per questo, nell'interesse dei minori, è necessario applicare l'art 74 c.c., che al comma 1 prevede proprio che: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo."

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