- Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio
- Controlli dell'Agenzia delle entrate
- Carcere per contributi non spettanti
- Restituzione spontanea del contributo
- Codici Tributo per la restituzione
Contributo a fondo perduto Decreto Rilancio
Chi percepisce il contributo a fondo perduro previsto dal decreto rilancio senza averne diritto rischia il penale o sanzioni amministrative salate ed è obbligato a restituire le somma percepite indebitamente. Chi vuole farlo spontaneamente deve compilare il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" e indicare i Codici Tributo istituiti dall'Agenzia e comunicati tramite la risoluzione n. 37/E (sotto allegata) per il capitale, gli interessi e le sanzioni.
Prima di passare all'esame della disciplina sanzionatoria però ricordiamo brevemente che il contributo a fondo perduto previsto e disciplinato dal Decreto Rilancio n. 34/2020 consiste in una somma di denaro, che non prevede un obbligo di restituzione e che è diretta alle Partite Iva appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori;
- lavoratori autonomi;
- titolari di reddito agrario.
Il contributo spetta a chi nel 2019 non ha conseguito un ammontare di ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro e in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
- attività iniziata a partire dal 1° gennaio 2019;
- domicilio fiscale o sede operativa, quando è sorto l'evento calamitoso, nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
Il contributo viene corrisposto nella misura variabile del 20, 15 e 10% in base all'entità dei ricavi o compensi percepiti. In ogni caso l'importo non è mai inferiore ai 1000 euro per le persone fisiche e ai 2000 se il destinatario non è una persona fisica.
Nel momento in cui i soggetti destinatari della misura inviano l'istanza per ottenere il contributo devono certificare anche di non essere sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi Antimafia.
Controlli dell'Agenzia delle entrate
Una volta inoltrata l'istanza per il contributo, l'Agenzia delle entrate esegue un attento controllo dei dati dichiarati dai richiedenti, in base alle disposizioni sull'accertamento sulle dichiarazioni (artt. 31 e seguenti Dpr n. 600/1973) e procede a ulteriori controlli anche sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva e dei dati delle dichiarazioni Iva.
L'Agenzia effettua inoltre controlli specifici per prevenire fenomeni di infiltrazione criminale in base a quanto stabilito da un particolare protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate. L'Agenzia trasmette inoltre alla Guardia di Finanza competente per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni delle istanze pervenute e dei contributi erogati.
Carcere per contributi non spettanti
Cosa accade se da tutti questi controlli risulta che il richiedente in realtà non ha diritto in tutto o in parte al contributo? In questi casi l'Agenzia delle entrate può procedere al recupero degli importi non dovuti.
Il soggetto che ha percepito indebitamente il contributo non spettante è soggetto alla sanzione di cui all'art. 13, co. 5, del dlgs n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento, senza possibilità di definizione agevolata.
Il soggetto è inoltre sanzionato penalmente dall'art. 316-ter c.p che punisce l' "indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato" con le seguenti pene alternative:
- reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il
- contributo indebitamente percepito, se il contributo erogato è di importo inferiore a 4.000 euro.
Per chi poi ha rilasciato un'autocertificazione di regolarità antimafia non corrispondente al vero è punito con la reclusione da due a sei anni e in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art. 322-ter c.p, che dispone la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.
Restituzione spontanea del contributo
Il soggetto che percepisce un contributo a fondo perduto non spettante in tutto o anche solo in parte è tenuto alla restituzione del relativo importo.
Per regolarizzare la sua posizione può restituire spontaneamente il capitale, gli interessi e le sanzioni, beneficiando in questo caso delle riduzioni previste dal ravvedimento operoso (art. 13 dlgs. n. 472/1997). Il versamento delle somme deve essere effettuato solo tramite F24 e non è possibile procedere a compensazione.
Codici Tributo per la restituzione
Per procedere alla restituzione del contributo a fondo perduto relativamente a capitale, interessi e sanzioni con la risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020 l'Agenzia ha comunicato l'istituzione dei seguenti codici tributo da indicare sul modello F24:
- 8077 denominato "Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea -CAPITALE- art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- 8078 denominato "Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea -INTERESSI- art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34";
- 8079 denominato "Contributo a fondo perduto - Restituzione spontanea -SANZIONE- art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".
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