Per la Cassazione, le videoriprese sono lecite se eseguite in spazi pubblici, aperti al pubblico o nelle pertinenze di un'abitazione non protette dalla vista degli estranei

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 17346/2020 (sotto allegata) respinge il ricorso sollevato da due coniugi, imputati per il reato di atti persecutori ai danni di un vicino di casa che, sfinito per la situazione creatasi, alla fine ha abbandonato l'abitazione. La persona offesa però ha saputo reagire alle persecuzioni messe in atto dai vicini. A un certo punto ha infatti assunto un investigatore, che ha puntualmente ripreso le condotte dei persecutori. Legittima l'acquisizione dei dvd prodotti, poiché gli episodi si sono realizzati in luoghi aperti al pubblico e dal sonoro e dalle immagini registrate è emersa la verità dei fatti così come narrata dalla persona offesa.

Condanna per stalking condominiale

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La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'imputato principale e la consorte, assolta invece in primo grado, a sette mesi di reclusione e al risarcimento del danno della parte civile, vicino di casa degli imputati.

Entrambi gli imputati sono accusati di aver commesso atti persecutori in danno della persona offesa, aver tenuto condotte intimidatorie ai danni dello stesso, aver occupato un'area comune con il camper di loro proprietà, aver ingiuriato e minacciato gravemente il vicino e di aver addirittura tentato di investirlo con l'auto. Condotte protrattesi per quasi due anni, che hanno ingenerato nella vittima un grave stato d'ansia, paura e fondato timore per la sua incolumità.

Il contrasto tra i vicini si è rivelato talmente accesso che ha richiesto ad un certo punto, da parte della persona offesa, la richiesta di aiuto a un investigatore privato e l'abbandono del suo appartamento.

Illecita intercettazione: il ricorso in Cassazione

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Gli imputati ricorrono in Cassazione sollevando i seguenti motivi.

  • Con il primo motivo lamentano il mancato accoglimento di alcune richieste istruttorie e motivazione carente e illogica sul punto. In particolare si dolgono dell'attività di illecita intercettazione posta in essere dal vicino nei loro confronti, provata da un supporto DVD prodotto dall'accusa.
  • Con il secondo deducono violazione dell'art 191 c.p.p perché i giudici hanno fondato la decisione di rigetto della perizia su prove inutilizzabili rappresentate da video registrazioni in luoghi di privata dimora, da considerarsi illecite ai sensi dell'art 615 bis c.p.
  • Con il terzo mettono in evidenza che il reato di atti persecutori è stato configurato dalla Corte anche in relazione a episodi verificatisi all'interno della loro abitazione privata.
  • Con il quarto evidenziano l'illogicità e la carenza motivazionale della Corte nel giudizio di attendibilità della persona offesa, che non ha tenuto conto della condanna dello stesso per minacce nei confronti dell'imputato.
  • Con il quinto infine considerano illogica e carente la motivazione relativa alla penale responsabilità della moglie dell'imputato, dichiarata dopo l'assunzione della testimonianza della persona offesa e della sua compagna, rivelatesi contraddittorie e poco attendibili.

Videoriprese lecite se eseguite negli spazi pubblici o esposti al pubblico

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La Cassazione con la sentenza n. 17346/2020 respinge il ricorso, perché formulato soprattutto in fatto e perché infondato.

Manifestamente infondati il primo e il secondo motivo, che vengono trattai congiuntamente. Sulla questione della illegittimità delle riprese video commissionate dalla persona offesa a un investigatore e addotta dagli imputati la Cassazione, non fa che ribadire quanto deciso dalla SU n. 26795/2006, ovvero che: "le videoregistrazioni in luoghi privati ovvero aperti ed esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria del "documenti" di cui all'art 234 cod. proc. pen., mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo del dibattimento."

La perizia richiesta dagli imputati non è stata ammessa perché non c'è stata alcuna evidenza in grado di dimostrare l'alterazione delle riprese video e sonore, il cui contenuto è stato confermato anche da un testimone che ha risposto ad ogni esigenza di approfondimento. Del resto il reato di cui all'art. 615 bis che punisce le interferenze illecite nella vita privata non si realizza solo per l'utilizzo di sistemi di video ripresa a distanza se detti strumenti captano solo quanto accade in spazi che, di pertinenza di una privata abitazione, di fatto non sono protetti dalla vista degli estranei.

Inammissibile il terzo motivo perché avanzato per la prima volta in sede di legittimità. Infondato il quarto motivo con cui gli imputati hanno messo in dubbio la credibilità e attendibilità della persona offesa. La corte ha infatti ben motivato tali profili, ritenendo i racconti della vittima e della moglie coerenti, rafforzativi l'uno dell'altro e ulteriormente confortati dalle dichiarazioni di due testimoni. Non solo, le dichiarazioni della persona offesa sono state consolidate dal contenuto dei DVD prodotti in giudizio, da cui sono emersi gli innumerevoli insulti e le minacce reiterate rivolte dall'imputato alla vittima.

Per quanto riguarda infine il motivo con cui si contesta come la corte d'appello, ribaltando la sentenza la sentenza di assoluzione di primo grado abbia ritenuto la moglie dell'imputabile responsabile dello stesso reato commesso dal marito, gli Ermellini precisano che il giudice dell'impugnazione si è attenuto ai principi del fair trial sancito dall'art 6 CEDU e alle indicazioni delle precedenti SU. Inoltre i coniugi vessati hanno rivelato la presenza costante della moglie nella gran parte degli episodi persecutori messi in atto dal marito, come nell'episodio del tentato investimento con l'auto, in quello del lancio di olio bollente e nei numerosi casi di insulti e minacce indirizzate alla persona offesa.

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