Cos'è e come funziona il bonus lavoratori domestici e come fare domanda per l'indennità introdotta dal decreto rilancio

Cos'è il bonus lavoratori domestici

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Il bonus per i lavoratori domestici è un contributo previsto e disciplinato dall'art. 85 del Decreto Rilancio per fare fronte all'emergenza sanitaria provocata dal Covid 19. Il contributo, previsto nella misura di 500 euro, viene erogato dall'Inps per due mensilità, quindi fino all'importo di 1000 euro per sostenere coloro che sono stati costretti nel periodo del lockdown a non svolgere la propria attività lavorativa.

L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, e' erogata dall'INPS in unica soluzione, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020.

Requisiti per il bonus colf e badanti

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Per ricevere l'indennità di 500 euro, riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020, i lavoratori domestici destinatari della misura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • non devono convivere con il datore di lavoro;
  • devono avere in corso al 23 febbraio 2020 uno o più contratti di lavoro domestico;
  • i suddetti contratti devono prevedere una durata complessiva dell'orario di lavoro superiore alle 10 ore settimanali, come risultante dalle comunicazioni inviate all'Inps dal datore di lavoro sempre entro il 23 febbraio 2020;
  • devono essere iscritti alla Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS;
  • non devono aver percepito o avere diritto ad altre prestazioni collegate all'emergenza Covid-19 come: l'indennità per i professionisti e i lavoratori co.co.co; l'indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago; l'indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; l'indennità per i lavoratori del settore agricolo o dello spettacolo; l'indennità per i lavoratori colpiti dall'emergenza epidemiologica; l'indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati;
  • non essere titolari di reddito di emergenza o di cittadinanza, se l'ammontare del beneficio è pari o superiore a quello previsto per l'indennità.

Cumuli consentiti

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L'art. 85 del decreto rilancio, nel testo coordinato, prevede che: "Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità."

In pratica chi percepisce il reddito di cittadinanza in misura inferiore ai 500 euro stabiliti per questa indennità, riceve un'integrazione dell'importo per raggiungere questa cifra.

Come fare domanda

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La circolare n. 65 del 28 maggio 2020 Inps (sotto allegata) chiarisce che per presentare la domanda online si può accedere direttamente nella homepage del sito www.inps.it. Da qui l'utente viene indirizzato alla pagina di autenticazione a cui si accede grazie al possesso delle predette credenziali, ossia:

  • PIN ordinario o dispositivo Inps;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per la presentazione della domanda è inoltre possibile servirsi del Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa gratuita o al 06 164164 da rete mobile a pagamento o avvalersi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

La domanda richiede la disponibilità, al momento della compilazione, dei propri dati identificativi e del proprio IBAN, necessario per ricevere l'accredito del bonus. In alternativa è possibile chiedere la riscossione dell'importo presso uno sportello postale in uno dei tanti uffici presenti sul territorio. Per chi non ha una residenza in Italia deve indicare il proprio domicilio sul territorio.

Il servizio per la presentazione della domande è aperto e attivo dal 25 maggio. Dopo aver eseguito l'accesso al servizio, sono a disposizione dei manuali liberamente consultabili, per compilare correttamente la richiesta.

Cosa fare se la domanda viene respinta

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Può accadere che la domanda inoltrata per ricevere l'indennità venga respinta. In questo caso è possibile ripresentarla, se naturalmente si ritiene di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, seguendo le indicazioni fornite dal messaggio Inps n. 2715 del 7 luglio 2020 (sotto allegato).

Per il riesame della domanda è necessario accedere alla homepage del sito www.inps.it. Da questa pagina l'utente viene indirizzato a quella di autenticazione ai servizi INPS. Per procedere pertanto si deve essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

A questo punto l'utente deve accedere nella sezione dedicata "Richiesta di riesame", che mostra le informazioni che si riferiscono alla domanda inoltrata e il provvedimento di rigetto. Nella richiesta di riesame occorre indicare i motivi per cui si ripresenta allegando, se occorre, documenti ulteriori utili a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per avere diritto al bonus.

Si può procedere all'inoltro della richiesta di riesame anche attraverso i seguenti canali:

  • servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuita) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata del gestore);
  • servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Circolare numero 65 del 28-05-2020.pdf
Scarica pdf Messaggio numero 2715 del 07-07-2020

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