Per le Sezioni Unite della Cassazione, spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale

Un conflitto di giurisdizione

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Con ricorso al Tribunale di Roma (giudice dell'esecuzione) - ex art. 57 del Dpr 602/1973 e artt. 617, comma 2, e 615, comma 2, c.p.c. - contro Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agenzia del demanio e Regione Lazio, la Società Alfa srl, previa richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi, domandava:

a) in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o comunque l'inammissibilità dell'atto di pignoramento per inesistenza giuridica del terzo pignorato;

b) nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, totale e/o parziale, dell'impugnato atto di pignoramento di crediti (...) e delle cartelle esattoriali ad esso presupposte, e di tutti gli atti ad esso conseguenti, e/o in ogni caso, annullare gli atti medesimi e/o dichiararli privi di qualsiasi efficacia". Sospesa in via provvisoria l'esecuzione, il giudice adito con ordinanza del 13 settembre 2017, ritenendo la questione da devolvere alla giurisdizione del giudice tributario, dichiarava l'opposizione inammissibile e concedeva termine perentorio di giorni 60 (decorrenti dalla data di scadenza del termine per proporre reclamo al Collegio ovvero dalla comunicazione della decisione del Collegio investito del reclamo) per introdurre la causa di merito dinanzi alla Commissione Tributaria competente.

La Società Alfa introduceva pertanto la causa di merito dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Il giudice tributario, essendo di contrario avviso rispetto al Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 ottobre 2018 elevava conflitto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della L. 69/2009, ritenendo che la cognizione della controversia

dovesse essere riservata alla giurisdizione del giudice ordinario. E rimetteva gli atti alle SS.UU. civili della Corte di Cassazione, per la risoluzione definitiva della questione.

Il riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario

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Le adite SS.UU. della S.C. di Cassazione, richiamando peraltro la propria sentenza

13913 del 5 giugno 2017 (delle cui statuizioni in merito alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario in materia di opposizioni esecutive confermano la validità) e svolgendo una serie di approfondite considerazioni, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 118 del 31 maggio 2018 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 del Dpr 602/1973 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.), ricostruiscono i principi di diritto sull'annoso argomento, nella sua completezza e complessità.

Esse deducono pertanto che "nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del Dpr n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:

a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".

La decisione della Cassazione

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Ciò premesso, la Cassazione a Sezioni Unite (ord. 7822 del 14 aprile 2020) procede alla decisione del conflitto esaminando la domanda proposta dalla Società Alfa in via pregiudiziale, in quanto tesa all'accertamento dell'improcedibilità e/o inammissibilità del pignoramento presso terzi e, dunque, in buona sostanza della sua invalidità e, quindi, nullità a causa dell'inesistenza del terzo pignorato.

Osserva la S.C. che questa domanda non riguarda un profilo relativo all'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione, quanto piuttosto relativo al suo quomodo. Essa investe il pignoramento in quanto tale, senza sostenerne la nullità in via derivata per un'invalidità, inesistenza o mancanza della notifica delle due cartelle e, dunque, essendo priva di un petitum sostanziale riconducibile dell'art. 57, comma 1, lett. b).

Il Tribunale di Roma, avrebbe dovuto giudicare della sussistenza della propria giurisdizione in via immediata su tale domanda, senonché non l'ha considerata nei termini in cui era stata proposta, bensì ha affermato che lo fosse stata sul presupposto della nullità della notifica delle cartelle di pagamento. All'opposto, la pretesa inesistenza giuridica del debitor debitoris era stata dedotta come causa di nullità del pignoramento in quanto tale e non in quanto derivata da una nullità della notifica delle due cartelle, che non era stata in alcun modo dedotta.

Conclusivamente, la S.C. risolve il conflitto rimessole dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale e le parti dovranno riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.

Avv. Paolo Marini, Foro di Firenze


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