Il Giudice di Pace di Firenze rammenta che la mancanza della documentazione fotografica non consente di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato della P.A.

di Lucia Izzo - L'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, avvenuto tramite mezzi di rilevamento a distanza funzionanti in modo completamente automatico, per essere valido richiede necessariamente che venga fornita la documentazione fotografica dell'infrazione.

Verbale di contestazione attraversamento con semaforo rosso

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Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Firenze nella sentenza n. 438/2020 (sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione del proprietario di un rimorchio, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci.

La vicenda origina dal verbale di contestazione elevato all'opponente per l'attraversamento di un incrocio nonostante il divieto imposto dalla luce semaforica rossa, in violazione dell'art. 146, terzo comma, del Codice della Strada. La violazione veniva accertata tramite apparecchio EnVesEVO MVD.

Il magistrato onorario rammenta che l'accertamento delle infrazioni al codice della strada può essere compiuto attraverso mezzi di rilevamento a distanza, come avviene in diversi casi tra cui anche quello di cui è causa, ovvero per l'accertamento delle infrazioni semaforiche mediante dispositivi debitamente omologati, come quello nella specie utilizzato.

Accertamento strumenti automatici: serve documentazione fotografica

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Per essere valido, tale accertamento richiede, nei soli casi in cui gli strumenti siano "privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni" (ovvero funzionanti in modo completamente automatico), la documentazione fotografica dell'infrazione (cfr. Cass. Civ. 2952/98, 16713/03, 5891/04, 1889/08, 14097/08).

Di conseguenza, il mancato deposito, da parte della P.A. convenuta in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada così accertata, della suddetta documentazione fotografica comporta l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato della stessa P.A., con il conseguente accoglimento dell'opposizione (Trib. Torino 34845/04, Trib. Napoli 1144/2016).

Niente foto niente multa

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Nel caso di specie, la Prefettura non ha provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il fotogramma relativo all'infrazione scattato dal dispositivo posto a presidio dell'area di intersezione, e ciò determina l'accoglimento dell'opposizione. Oltre all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, la Prefettura viene condannata anche a rifondere le spese di lite.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Firenze n. 438/2020

Foto: 123rf.com
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