Per gli Ermellini la legge n. 1159/1929 consente anche la trascrizione dei matrimoni i cui culti non hanno raggiunto un'intesa con lo stato italiano  

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con ordinanza n. 6511/2020 (sotto allegata) dispone l'annullamento con rinvio della sentenza d'appello che ha negato la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio celebrato in base al rito cristiano dei Testimoni di Geova. La fattispecie in esame infatti rientra nell'ipotesi di matrimonio celebrato da un ministro del culto appartenente all'associazione "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania", sottoposta, in virtù del Trattato di amicizia del 2 febbraio 1948 e reso esecutivo in Italia con legge 385/49, alla legge n. 1159/1929 e al regio decreto n. 289/1930, che prevedono il riconoscimento per presa d'atto del Ministro dell'Interno.

Trascrivibile il matrimonio celebrato da due testimoni di Geova?

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La Corte d'Appello rigetta il reclamo proposto ai sensi dell'art. 739 c.p.c contro il decreto con cui il Tribunale, pronunciandosi sul ricorso promosso ai sensi degli artt. 95 e 96 d.P.R n. 396/2000, ha disatteso la domanda finalizzata a ottenere la dichiarazione di legittimità del matrimonio contratto il 23 luglio 1980 secondo il rito dei "Testimoni di Geova" con ordine all'ufficiale di stato civile di effettuare la trascrizione dell'atto nei registri o di emettere un decreto sostitutivo.

Il giudice del gravame, conformemente alla decisione di primo grado, ritiene non trascrivibile il matrimonio celebrato con rito cristiano dei Testimoni di Geova perché privo di effetti per l'ordinamento italiano. L'intesta tra la Repubblica e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova del 4 aprile 2007 non è efficace nel territorio italiano perché non ancora approvata con legge.

Il ricorso in Cassazione

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I soccombenti in primo e secondo grado ricorrono in Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso.

Con il primo rilevano l'erroneità della decisione della Corte d'Appello nel ritenere non trascrivibile il matrimonio

celebrato da un ministero di culto della Confessione religiosa dei Testimoni di Geova, a causa dell'assenza di un'intesa tra la Congregazione cristiana e lo Stato Italiano. Il matrimonio infatti è stato celebrato legittimamente perché culto ammesso ai sensi della legge n. 1159/1929 e del relativo decreto di attuazione R.D n. 289/1939. Sussistono quindi tutte le condizioni necessarie e richieste per procedere alla trascrizione dello stesso.

Con il secondo deducono violazione della Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo perché la Corte ha permesso l'ingerenza delle autorità statali nella vita familiare e privata di una coppia, in contrasto con il diritto fondamentale a contrarre un matrimonio valido agli effetti civili. Motivare il rigetto della non trascrivibilità per mancanza di un'intesa rappresenta quindi una discriminazione fondata sulla religione.

Matrimonio testimoni di Geova trascrivibile ex lege sui culti ammessi

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La Cassazione con l'ordinanza n. 6511/2020 accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Per questo annulla il decreto e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione, affinché applichi alla decisione i principi illustrati nella sentenza.

In materia dei trascrizione di matrimoni celebrati secondo riti diversi da quello cattolico la Corte precisa che, in assenza d'intese, essi sono produttivi di effetti in presenza dei seguenti presupposti:

  • il Ministero dell'Interno deve aver approvato con decreto la nomina del ministro di culto celebrante;
  • l'ufficiale dello stato civile deve aver rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione delle nozze.

Nel caso di specie il matrimonio è stato celebrato nel 1980. Il Ministro di culto apparteneva all'associazione "Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania", culto ammesso nello Stato italiano in virtù del Trattato di amicizia con gli Stati Uniti del 1948, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 385/1949 e persona giudica che godeva dei diritti previsti per gli Enti morali riconosciuti. Tale Ente non aveva richiesto la stipula di intese con l'Italia, ma tale iniziativa era stata intrapresa dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, il cui procedimento, ancora aperto, non aveva approvato la bozza del 4 aprile 2007.

A colmare questo vuoto ci ha pensato però la legge n. 1159/1929, che ha cessato di avere applicazione solo nei confronti delle confessioni che nel frattempo raggiungevano delle intese con lo Stato italiano. La fattispecie di cui è causa pertanto risulta disciplinata dagli artt. 3, 7 e s.s della legge n. 1159/1929. Spetta quindi alla Corte territoriale accertare, in base a questa normativa, la trascrivibilità del matrimonio dopo aver verificato:

  • il rilascio da parte dell'Ufficiale dello stato civile della certificazione che attesta l'assenza di impedimenti alla celebrazione;
  • il riconoscimento da parte del Ministro dell'Interno del Ministro di culto celebrante;
  • l'approvazione del provvedimento di nomina del Ministro nei termini previsti dall'art. 3, ai sensi del successivo art. 8 della legge 1159/1929.

Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 6511-2020

Foto: 123rf.com
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