Per la Cassazione, non integra il reato di minacce l'invio al vicino di buste riportanti frasi dal mero contenuto di scherno e senza riferimento alcuno a un danno ingiusto

di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con la sentenza 6756/2020 (sotto allegata) assolve dal reato di minacce un condomino burlone che, con l'intento di prendere in giro un vicino, ex maresciallo della Guardia di Finanza, gli invia buste riportanti frasi da cui in realtà non emerge la minaccia di alcun danno nei confronti della persona offesa. Va quindi accolto il ricorso del difensore dell'imputato, perché il fatto non sussiste. Importante valutare il contesto delle condotte, riconducibili, nel caso di specie, a meri conflitti condominiali.

Minaccia art. 612 c.p.

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La Corte d'Appello conferma il provvedimento del Tribunale di condanna dell'imputato per i reati di minaccia ai sensi dell'art 612 c.p. comma 2 commessi attraverso l'invio di una busta intestata contenente frasi minacciose, legati tra loro dal vincolo della continuazione. All'imputato viene riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma viene condannato al risarcimento della parte civile.

Nessuna minaccia nelle frasi di mero sberleffo

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L'imputato, a mezzo difensore, ricorre in Cassazione, sollevando due motivi d'impugnazione.

Con il primo lamenta la mancata assunzione della prova decisiva del consulente di parte nominato che, ascoltato nel corso di un'udienza, ha messo l'accento su elementi risultanti dalla sua relazione scritta che non sono stati presi in considerazione dal giudice.

Con il secondo invece lamenta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in quanto il Giudice non ha considerato che la diatriba tra imputato e parte civile in realtà deve essere ricondotto a un banale contrasto tra condomini. Di conseguenza le scritte presenti sulle buste devono considerarsi meri sberleffi diretti alla persona offesa, ex maresciallo di Finanza, il quale è assolutamente in grado di distinguere la natura scherzosa e non intimidatoria delle frasi a lui rivolte, così come è capace di cogliere anche dalle modalità di recapito delle buste, la finalità meramente canzonatoria delle missive.

Non sempre le minacce al vicino sono reato se l'obiettivo è prenderlo in giro

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La Cassazione, con sentenza n. 6756/2020 annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste. Dopo aver dichiarato infatti inammissibile il primo motivo del ricorso, poiché la valutazione relativa all'assunzione probatoria da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ritiene invece fondato il secondo.

La Corte rileva che, dal tenore delle scritte presenti sulle buste e indirizzate alla persona offesa e dal contesto, il giudice di seconde cure, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado, non ha preso in considerazione l'effettiva portata delle frasi e l'effetto delle stesse sulla psiche della vittima.

Per costante giurisprudenza infatti, perché si configuri il reato di minaccia è necessario appurare: "la limitazione della libertà psichica del soggetto passivo, da valutarsi con criterio medio attuata mediante la prospettazione di un male potenzialmente idoneo ad incidere sulla libertà del soggetto passivo, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente, ma risultando necessario che il male ingiusto minacciato sia intrinsecamente idoneo ad intimidire la parte lesa, desumendo detta idoneità dalla situazione contingente."

Come chiarito dalla difesa, invece, emerge che lo scambio delle buste è avvenuto in un contesto tipico di conflitti condominiali, a cui non sono seguite azioni concrete ai danni della parte civile. Esse non solo non hanno avuto alcun seguito, ma le frasi considerate "minacciose" in realtà contengono un generico riferimento a una conseguenza negativa, senza indicare un comportamento idoneo che la parte offesa avrebbe dovuto tenere per "salvarsi" dalle ritenute minacce, né contengono cenno alcuno e specifico al male minacciato, da cui ne emerge una valenza intimidatoria nulla.

Conclusioni rafforzate anche dal fatto che, nel corso della deposizione, la parte offesa ha dichiarato che la finalità delle missive era solo quella di mettere in ridicolo la sua figura.

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