Gli utenti possono restituire il modem senza pagare le rate residue. La sentenza del Tar sulla questione del modem libero

di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio con la sentenza 1200/2020 (sotto allegata) rigetta due motivi del ricorso sollevato da Telecom contro la delibera Agcom n. 348/18/CONS, ma accoglie quello con cui la ricorrente contesta la mancata previsione, da parte del provvedimento impugnato, di una tutela nel caso in cui l'utente, dopo aver sottoscritto un contratto di fornitura integrata che prevede anche la consegna del modem, ci ripensi, non voglia più il terminale del fornitore per l'accesso a Internet, ma non lo restituisca. Per questo il Tar Lazio dispone "l'annullamento dell'art. 4, comma 3, lett. b), della Delibera, nella parte in cui impone - dopo aver imposto l'obbligo di informare gli utenti sulle caratteristiche "tecniche" dell'apparato da essa fornito - di non chiedere loro "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione" dello stesso, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato".

Modem libero: il diritto di scelta dell'utente

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La Delibera n. 348/18/Cons Agcom si è occupata di disciplinare le cosiddette forniture integrate o abbinate, che contemplano la fornitura e l'uso degli apparati terminali, come i modem, ad esempio, insieme al servizio internet, al fine di dare attuazione al Regolamento UE n. 2015/2120 che, per garantire agli utenti l'accesso aperto a internet, ha previsto la facoltà di poter utilizzare terminali scelti da loro.

Per garantire questo diritto l'Agcom ha previsto che l'utente, in caso di fornitura integrata, ovvero modem e accesso a internet, può comunque scegliere se utilizzare il terminale proposto dall'operatore, che non lo può imporre, oppure un altro presente sul mercato.

Il ricorso di Telecom Italia

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Ricorre al Tar del Lazio, Telecom Italia verso la suddetta delibera n. 348/18/Cons Agcom, contenente le "Misure attuative per la corretta applicazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 riguardanti l'accesso a un internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente contesta il fatto che la Delibera all'art. 4, comma 1, lett. c), imponga "mediante aggiornamento software", di rimuovere eventuali "blocchi operatori" presenti nel terminale venduto all'utente, in modo che questi possa usarlo per fruire dei "servizi di accesso ad internet offerti da altri operatori" e che imponga l'adeguamento delle condizioni contrattuali a questa disposizione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della delibera stessa.

Con il secondo motivo la ricorrente evidenzia come l'art 4 di detta Delibera al comma 3, lett. b) "impone a Telecom dopo aver correttamente informato gli utenti sulle caratteristiche "tecniche" dell'apparato da essa fornito (peraltro a titolo gratuito) - di non chiedere loro "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione" dello stesso, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato "stabilmente". Il Regolamento Europeo a cui la delibera ha dato attuazione però non si preoccupa di disciplinare i profili economici del rapporto di abbonamento. Esso non stabilisce quali oneri possono essere addebitati dal gestore all'utente, in caso di recesso, perché aspetti disciplinate dalla normativa nazionale. La norma quindi è del tutto illogica perché "riconosce che, in caso di recesso anticipato, l'utente è tenuto alla "restituzione" del modem, senza che Telecom possa tutelarsi in caso di mancato rispetto di tale obbligo."

Per cui se Telecom cedesse il modem in comodato non potrebbe chiederne la restituzione. L'utente potrebbe usare il modem fornito gratuitamente da un terzo, senza l'obbligo di restituirlo, consentendo in questo modo la violazione da parte sua dell'art. 1803 c.c.

Con il terzo infine mette in evidenza come l'art. 5, comma 1 della Delibera incida illegittimamente in modo retroattivo sui "contratti in essere" di Telecom che prevedono la fornitura del "terminale a titolo oneroso" agli utenti, stabilendo che Telecom è tenuta a proporre ai vecchi utenti "la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente […] che preveda la fornitura […] a titolo gratuito"; in alternativa, qualora non intenda proporre una simile "variazione", essa debba consentire loro di recedere dal contratto di accesso a internet e da quello di fornitura del modem, "senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale".Il tutto in assenza di una norma espressa del Regolamento Europeo che attribuisca la facoltà d'intervenire retroattivamente su rapporti negoziali, in violazione dell'art 41 della Costituzione.

Telecom ha diritto a tutelarsi se il modem non viene restituito

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Il Tar Lazio dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse il primo motivo del ricorso con cui Telecom contesta come la Delibera n. 348/18 che le impone di aggiornare il software per rimuovere eventuali "blocchi operatori" presenti nel terminale venduto all'utente così da consentire a quest'ultimo di poterlo utilizzare per usufruire dei servizi Internet offerti da altri operatori. Parimenti inammissibile il terzo motivo con cui Telecom contesta il fatto che la Delibera le imponga illegittimamente e in modo retroattivo di proporre ai vecchi utenti la variazione senza oneri della propria offerta a titolo oneroso in una equivalente che preveda la fornitura a titolo gratuito.

Accoglie invece il secondo motivo di doglianza con cui Telecom contesta la legittimità della Delibera 348/18 nella parte impone "dopo aver correttamente informato gli utenti sulle caratteristiche "tecniche"dell'apparato da essa fornito (peraltro a titolo gratuito) - di non chiedere loro "oneri aggiuntivi per la mancata restituzione" dello stesso, qualora essi decidano di recedere senza averlo utilizzato "stabilmente".

In effetti, come dedotto dalla ricorrente la disposizione contestata prevede che, in caso di recesso anticipato, l'utente debba restituire il modem ricevuto a titolo gratuito dall'azienda fornitrice, senza però dare la possibilità a Telecom di tutelarsi in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

Per il Tar in effetti, come rilevato anche dalla ricorrente, la norma della delibera impone a Telecom "una condotta che incide gravemente sull'equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori, in quanto la delibera e la nota interpretativa non solo non precisano un periodo minimo di permanenza nell'abbonamento (in giorni, mesi o decorso di una certa percentuale del periodo contrattuale di abbonamento), ma consentono all'utente di trattenere il terminale fornito gratuitamente da Telecom in virtù di una propria scelta, sebbene egli lo avesse originariamente richiesto e accettato a determinate "condizioni tecniche" e "di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale".

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Scarica pdf Tar Lazio n. 1200-2020

Foto: 123rf.com
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