Il trattamento di fine mandato (artt. 2110 - 2364 c.c.), similmente al trattamento di fine mandato del lavoratore subordinato viene accantonato, rivalutato ogni anno e corrisposto all'amministratore della società a fine mandato

Cos'è il TFM

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Alcune società riconoscono agli amministratori una specifica indennità, corrisposta una volta che l'incarico che hanno loro affidato giunge a conclusione. Si tratta del TFM. Il Trattamento di fine mandato è una sorta di retribuzione differita, che deriva dall'accantonamento annuale di una quota del compenso da corrispondere agli amministratori in un apposito fondo.

La cifra risultante da tale accantonamento, soggetta a rivalutazione annua, viene corrisposta all'amministratore al termine del mandato.

Sotto certi aspetti, si tratta di un istituto assimilabile al TFR corrisposto ai lavoratori dipendenti. Il TFM infatti non è disciplinato da una norma specifica, ma si può affermare che la sua regolamentazione è frutto del combinato disposto di due articoli del Codice civile: l'art. 2110 dedicato al TFR e l'art. 2364 c.c. compreso nella disciplina dell'assemblea delle società per azioni.

Quando spetta il trattamento di fine mandato

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A differenza di quest'ultimo, in ogni caso, il Trattamento di fine mandato non è oggetto di un obbligo di legge, ma il suo riconoscimento è frutto di una libera scelta dell'azienda che può decidere se corrisponderlo o meno al proprio amministratore.

Per poter riconoscere il TFM, tuttavia, è indispensabile che tale beneficio sia previsto nello statuto o in una delibera assembleare.

Come calcolare il TFM

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La discrezionalità che caratterizza il riconoscimento del Trattamento di fine rapporto fa sì che anche la definizione del suo ammontare sia rimessa alla libera scelta delle parti.

Questa, tuttavia, deve essere fatta tenendo conto di fattori fondamentali, come il volume d'affari dell'azienda, la sua capacità reddituale oltre che la realtà economica in cui opera e l'apporto in concreto dato dall'amministratore.

TFM e tassazione

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Il Trattamento di fine mandato, per gli importi inferiori a un milione di euro, può essere sottoposto a tassazione ordinaria o separata, a seconda di quale sia quella che risulti in concreto più conveniente. Se viene superato il predetto importo, invece, è obbligatoria la tassazione ordinaria, che si applica necessariamente anche quando il diritto al TFM non risulti da un atto avente data certa.

Va poi detto che gli amministratori possono interamente dedurre il Trattamento di fine mandato, per competenza, quando è presente il requisito della data certa anteriore all'inizio della collaborazione con la società, o per cassa, quando tale requisito manca.

Principio di competenza

Lo ha confermato di recente anche la Cassazione n. 19571/2022: "Le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti.

L'art. 105 TUIR, comma 1, prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali e il comma 4 estende le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il TFM). In base al combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza sempre che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto; solo in tale evenienza in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell'apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avvenga in un momento successivo. In caso contrario, è estesa anche al TFM l'applicazione del principio di cassa stabilito dall'art. 95, comma 5, TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento."

TFM tassabile anche in caso di rinuncia

Tassazione a cui si procede anche in caso di rinuncia al TFM, come chiarito dalla Cassazione n. 2057/2020: "con riferimento alle rinunce effettuate da due soci-amministratori al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell'incasso giuridico sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, richiamando la sentenza appena citata ed affermando che "in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 55 (oggi art. 88), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (oggi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (oggi 101, settimo comma), non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce on riferimento alle rinunce effettuate da due soci-amministratori al trattamento di fine mandato, la Corte ha riconosciuto la valenza della teoria dell'incasso giuridico sostenuta dall'Amministrazione finanziaria, richiamando la sentenza appena citata ed affermando che "in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 55 (oggi art. 88), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, dovendo essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (oggi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (oggi 101, settimo comma), non vale ad alterare il regime fiscale del credito che costituisce."

Anticipo del Trattamento di fine mandato

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Sebbene manchi una normativa specifica in proposito, deve ritenersi che il Trattamento di fine mandato possa essere corrisposto, in alcuni casi eccezionali, anche prima che il rapporto tra amministratore e società cessi, al pari di quanto previsto per il TFR.

La definizione delle ipotesi in cui è possibile tale anticipo è rimessa alla discrezionalità delle parti, che spesso (ma non necessariamente) le individuano in quelle che possono dare diritto all'anticipo del Trattamento di fine rapporto, ovverosia: l'acquisto della prima casa per sé o per i figli, la necessità di sostenere spese sanitarie straordinarie e la fruizione di congedi parentali o formativi.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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