Il disegno di legge C. 2302 di conversione del decreto-legge n. 142 del 2019 (misure per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento)
di Roberto Paternicò - In sede di conversione del decreto legge n.142/2019, il disegno di legge (DL) C.2302 intende rafforzare il patrimonio della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. con l'erogazione di contributi in conto capitale, da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF). I contributi saranno versati tramite l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("Invitalia"), controllata dallo stesso Mediocredito Centrale s.p.a., e di cui il MEF è unico azionista. Al Ministero dello Sviluppo economico (MiSE), il ruolo di indirizzo.

L'obiettivo del disegno di legge

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L'obiettivo del Disegno di Legge, "…secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, è lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni."

A tale scopo "..sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. e può essere disposta la sua scissione con costituzione

di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite per raggiungere l'obiettivo previsto dalla norma. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze."

Il Mediocredito Centrale s.p.a. rafforzato potrà, quindi, intervenire insieme al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), seppur quest'ultimo, non potendo detenere partecipazioni negli intermediari finanziari nel medio-lungo periodo (come da Statuto), lascerà agli altri azionisti l'esercizio delle attività di controllo e di sviluppo. Una sorta di "private equity" di breve periodo.

Le progettualità finanziarie, quindi, saranno ad appannaggio di banche del territorio, investitori non bancari e partner industriali che potranno rispondere meglio "a logiche, criteri e condizioni di mercato" come richiesto, anche, dalla Commissione europea.

Con le risorse a disposizione si dovrebbero rilanciare e/o consolidare le banche del mezzogiorno di piccola e media dimensione che hanno difficoltà a operare nel mutato contesto di mercato e regolamentare nonché intervenire per una razionalizzazione del sovradimensionamento numerico delle banche locali. Operazioni, tra l'altro, favorite dallo sconto fiscale previsto dall'articolo 44-bis del "Decreto Crescita" (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 con Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58) per quanto concerne: fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda o di rami d'azienda di più società (bancarie e non), seppur con portata territorialmente limitata.

In questo contesto potrebbe trovare spazio, anche, il comparto delle Banche di credito cooperativo, partecipanti ai Gruppi bancari cooperativi (artt.37-bis e 37-ter del TUB), che, se sostenute da provvedimenti normativi adeguati e con l'intervento della Banca d'investimenti, potrebbero valutare di recedere dai rispettivi "contratti di coesione" con la Capogruppo per trasformarsi in società per azioni, magari con le opportune aggregazioni. In tal caso, la Banca d'investimenti oltre a finanziare l'operazione di trasformazione in s.p.a. potrebbe, ad esempio, manlevare la BCC uscente nei confronti della Capogruppo dagli adempimenti previsti nel "contratto di coesione" succitato, in relazione a più rapidi tempi di uscita, alle eventuali passività esistenti o quant'altro previsto nel contratto.

Auspicabile, in ogni caso, un ampliamento territoriale sia della portata del Disegno di Legge in argomento che del succitato incentivo fiscale, anche, alle regioni limitrofe a quelle prettamente considerate "Mezzogiorno" e che versano, in molti casi, in condizioni molto simili per caratteristiche, struttura e necessità.

Il Mezzogiorno

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Lo scenario delle piccole aziende del Mezzogiorno, a bassa redditività, condizionano fortemente la struttura finanziaria sia per le difficoltà di reperire capitale di rischio sia per la bassa capacità di autofinanziamento o di disponibilità patrimoniali dei soci. Da ciò, il prevalente utilizzo del finanziamento bancario, pari a circa il 70% delle passività finanziarie del settore (+ 20 punti percentuali rispetto ad altre aree dell'Italia) e con la scarsa se non impossibile capacità di accedere al mercato obbligazionario. La debolezza dei bilanci delle imprese si riverbera sulle banche locali che a loro volta soffrono di una eccessiva presenza numerica e di una struttura distributiva sovradimensionata su cui gravano costi che incidono sulla piccola dimensione delle banche stesse. Il modello d'intermediazione tradizionale é in continua evoluzione con nuove e diverse soluzioni che pervadono, ormai, l'intero settore bancario, compreso quello dei grandi intermediari, con margini di profitto che si assottigliano, sino a divenire negativi per le banche più problematiche.

Inoltre, il difficile controllo di una situazione molto frazionata ovvero l'assenza di un riordino programmatico e di un supporto finanziario, può comportare l'improvvisa liquidazione di una banca con la distruzione di valore che viene, in gran parte, scaricato su azionisti, clienti, creditori e dipendenti.

Gli aiuti di Stato

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Dette misure per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, hanno trovato spazio, oggi, a seguito della Sentenza del Tribunale dell'Unione europea (Terza Sezione ampliata) del 19 marzo 2019 (cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16), ove i ricorrenti: la Repubblica italiana, la Banca Popolare di Bari SCpA, il Fondo interbancario di tutela dei depositi, con il sostegno di Banca d'Italia chiedevano l'annullamento della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia aveva dato esecuzione con l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), a favore di Banca Tercas s.p.a.

Il Tribunale adito, concludeva: "Poiché la prima condizione relativa alla qualificazione come aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è soddisfatta nella fattispecie, si devono accogliere i motivi fondati sul fatto che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le misure controverse presupponessero l'uso di risorse statali e fossero imputabili allo Stato e, di conseguenza, senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti dedotti dai ricorrenti, si deve annullare la decisione impugnata."

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, ma è stata impugnata dalla Commissione presso la Corte di giustizia europea ed è pendente l'appello.

Accolta, in sintesi, la tesi che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD) è un'istituzione privata, di natura consortile e che occorre la prova del coinvolgimento dello Stato. Una prova, quindi, giuridicamente adeguata, della possibile generale influenza dell'istituzione pubblica sull'attività dell'ente privato e che tale influenza sia stata effettivamente esercitata nello specifico caso.

Il Tribunale UE, osservava sull'argomento: "Tale obbligo - (prova e non presunzione) - della Commissione è tanto più necessario in una situazione in cui, come nel caso di specie, la misura in questione è concessa da un ente privato. Infatti, in una situazione del genere, non è possibile presumere che lo Stato sia in grado di controllare tale impresa e di esercitare un'influenza dominante sulle sue operazioni, a motivo del vincolo di capitale e delle prerogative ad esso correlate. Spetta dunque alla Commissione provare, in modo giuridicamente adeguato, un sufficiente grado di coinvolgimento dello Stato nella concessione della misura in oggetto, dimostrando non solo che lo Stato ha la possibilità di esercitare un'influenza dominante sull'ente erogatore ma, altresì, che esso era in grado di esercitare tale controllo nel caso concreto." …. "Invece, per quanto riguarda l'imputabilità di un provvedimento di aiuto adottato da un ente privato, se è vero che la forma giuridica di un siffatto ente non consente di per sé di escludere che una tale misura sia imputabile allo Stato, resta il fatto che spetta alla Commissione dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, il coinvolgimento dello Stato nella concessione di detta misura, tenendo conto delle specificità della situazione di tale ente privato …. ".

Scarica pdf sentenza Trib. Ue 19.3.2019
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