Per l'Agenzia delle Entrate il libero professionista non può chiudere la partita Iva se deve ancora fatturare alcune prestazioni

di Annamaria Villafrate - L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 20/2019 (sotto allegata), fornisce alcuni importanti chiarimenti a un contribuente. Il quesito riguarda la chiusura della Partita Iva dei liberi professionisti che a un cento punto, vincendo un concorso, vengono assunti nel settore pubblico.

In casi come questi, la partita Iva va chiusa subito o può essere tenuta aperta per il tempo necessario a riscuotere i compensi relativi alle ultime prestazioni svolte per i propri clienti?

Vediamo cosa ha risposto l'Agenzia:

Il quesito sollevato all'Agenzia

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Un soggetto pubblico chiede all'Agenzia delle Entrate se, dopo l'assunzione per concorso di alcuni dipendenti pubblici, che in precedenza svolgevano attività libero professionale, costoro siano tenuti o abbiano la possibilità di tenere aperta la partita Iva, giusto per il tempo necessario a riscuotere i crediti relativi allo svolgimento della precedente professione.

La partita Iva non si può chiudere se si deve ancora fatturare

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L'Agenzia chiarisce che nel momento in cui un soggetto cessa di svolgere un'attività libero professionale deve provvedere a chiudere le operazioni attive e passive in corso. Il libero professionista che cessa l'attività non può quindi chiudere la partita Iva se deve ancora fatturare delle prestazioni attive svolte per i propri clienti.

In base alla circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 e alla risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009 il professionista non può chiudere la partita Iva

solo perché cessa di svolgere attività libero professionale. L'attività infatti si considera cessata solo quando il titolare di partita Iva fattura le prestazioni svolte e dismette i beni strumentali.

Il fatto generatore dell'Iva è la materiale esecuzione della prestazione

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La Corte di Cassazione nella sentenza n. 8059/2016 espone infatti il seguente principio di diritto: "il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"; e questo perché (…) il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l'evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione".

Sempre che il professionista non decida di "anticipare la fatturazione delle prestazioni rese e, quindi, l'esigibilità dell'IVA rispetto al momento dell'effettivo incasso e poi chiudere la partita IVA." in ogni caso la disciplina fiscale non vita a un dipendente di continuare a tenere aperta anche la partita Iva, salve eventuali incompatibilità previste dalla normativa del pubblico impiego.

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Scarica pdf Agenzia Entrate risposta n. 20-2019

Foto: 123rf.com
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