Per la Cassazione le spese sostenute dal contribuente per l'assistenza legale sono deducibili solo a prestazione conclusa. Irrilevante il criterio dell'anno di competenza

di Lucia Izzo - Le spese sostenute dal contribuente per il pagamento di prestazioni legali sono deducibili solo a prestazione ultimata, ovvero quando l'attività dell'avvocato sia terminata per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale. Non trova applicazione, dunque, il criterio della competenza nell'anno in cui l'attività è stata eseguita.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 24003/2019 (sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate.


Il caso

[Torna su]

Il Fisco aveva aveva emesso nei confronti di una società un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2002, aveva contestato, ai fini Iva, Irpeg e Irap, l'erronea imputazione all'esercizio di competenza di diverse voci di costo relative tra l'altro a spese legali.


La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'atto impositivo, e la CTR, rigettando l'appello dell'Agenzia, precisava che le spese legali dovevano essere ritenute di competenza dell'anno 2002, in quanto i corrispettivi delle prestazioni si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni stesse sono state eseguite, e non ultimate.


Pertanto, la deducibilità dei costi per le prestazioni processuali rese dal difensore sarebbe dovuta essere valutata in ragione del momento dell'esecuzione delle stesse, non essendo necessario attendere il completamento di un iter giudiziario.

Prestazioni professionali: la regola della post numerazione

[Torna su]

La sezione tributaria, invece, ritiene errata questa conclusione e rammenta che, in materia di prestazioni professionali vige la regola della post numerazione (artt. 2225 e 2233 c.c.), secondo la quale il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta (cfr. Cass. n. 16969/2016) .


Tale regola è mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: quello all'anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell'opera e quello all'acconto, da determinarsi secondo gli usi sul compenso da percepire una volta portato a termine l'incarico (cfr. Cass. n. 24046/2006).


La prestazione difensiva, si legge nel provvedimento, ha così carattere unitario e ciò importa che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell'esaurimento o della cessazione dell'incarico professionale, unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado (ex multis, Cass. n. 17059/2007).

Spese legali deducibili quando la prestazione è terminata

[Torna su]

Ne consegue, pertanto, che il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti al termine della prestazione, quando la stessa si sia esaurita in qualche modo o sia cessato l'incarico professionale.

La pronuncia censurata, pertanto, è viziata per violazione di legge per avere ritenuto che le spese legali devono essere considerate di competenza nell'anno in cui le prestazioni sono state eseguite, cioè in relazione al singolo atto, dovendosi, invece, fare riferimento al momento in cui le stesse sono state ultimate, in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, quindi, al momento della pronunzia che chiude ciascun grado.


Scarica pdf Cass., V civ., sent. 24003/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: