Depositata la sentenza storica della Consulta sul fine vita. La L. n. 219/2019 è un punto di riferimento per escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio. Necessaria la vigilanza di strutture del SSN. Per i fatti anteriori sufficienti modalità equivalenti

di Lucia Izzo - Sono le "Disposizioni anticipate di trattamento" (DAT), o modalità equivalenti rispetto a quelle previste nella L. n. 219/2019, a fungere da punto di riferimento per escludere la punibilità per aiuto al suicidio di chi abbia agevolato l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.


E sempre che tali condizioni e modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.


La sentenza della Consulta sul fine vita

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È questo il principio di diritto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 242/2019 (qui sotto allegata) dello scorso 25 settembre, il cui contenuto era stato anticipato da un Comunicato Stampa. I giudici si sono espressi in relazione alla vicenda che ha visto coinvolto Marco Cappato, imputato ex art. 580 c.p. per aver accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, affinché quest'ultimo, tetraplegico dopo un tragico incidente, potesse sottoporsi al suicidio assistito.


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Dalle motivazioni depositate emerge, non solo, la volontà perimetrare l'area della non punibilità nella delicata materia in esame, affinché l'esclusione di punibilità valga solo in particolari casi, ma anche l'auspicio che sia il legislatore a farsi coraggio per dettare una normativa puntuale. La Consulta aveva infatti concesso al Parlamento un anno di tempo per legiferare in materia di eutanasia, ma, nel silenzio delle Camere, ha dovuto intervenire in prima persona.

Il vuoto normativo

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"Si è lasciata al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla sua discrezionalità, ma si è evitato che, nel frattempo, la norma potesse trovare applicazione", si legge nel provvedimento.


"Il giudizio a quo è rimasto, infatti, sospeso", ha rammentato la Consulta, prendendo poi atto di "come nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della nuova udienza. Né, d'altra parte, l'intervento del legislatore risulta imminente. I plurimi progetti di legge pure presentati in materia, di vario taglio, sono rimasti, infatti, tutti senza seguito".


Pertanto, in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, la Corte non ha potuto esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da "rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l'ordinanza n. 207 del 2018".


Come si legge nella sentenza, l'esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore. E se la dichiarazione di incostituzionalità rischia di creare vuoti di disciplina che mettono in pericolo diritti fondamentali, la Corte costituzionale deve preoccuparsi di evitarli, ricavando dal sistema vigente i criteri di riempimento, in attesa dell'intervento del Parlamento.

Aiuto al suicidio: quando è esclusa la punibilità

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La Corte ha ribadito, anzitutto, che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione, ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio.


I giudici hanno però rilevato che, in alcuni casi, l'indiscriminata repressione penale dell'aiuto al suicidio, prefigurata dall'art. 580 c.p., entra in frizione con i precetti costituzionali.


Per questo è stata individuata una circoscritta area di non punibilità nella quale rientrano i casi nei quali viene agevolata l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi in una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Legge su DAT: "preciso punto di riferimento"

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La Corte Costituzionale non manca di richiamare l'esigenza di evitare che la sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di operatività della norma incriminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi "per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità".


Non essendo stata approvata alcuna normativa ad hoc, la Corte è intervenuta per porre rimedio alla violazione riscontrata e lo ha fatto evidenziando come, nel panorama normativo attuale, sia già presente un preciso "punto di riferimento", utilizzabile nelle more dell'intervento del Parlamento, identificabile nella disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 219/2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).


In particolare, si richiama la parte relativa alla rinuncia ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e alla garanzia dell'erogazione di una appropriata terapia del dolore e di cure palliative. Queste disposizioni prevedono una "procedura medicalizzata" che soddisfa buona parte delle esigenze riscontrate dalla Corte.

Verifica delle condizioni ai comitati etici

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In attesa della declinazione che potrà darne il legislatore, i giudici costituzionali hanno ritenuto di affidare la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, a cui spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, che dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.


La delicatezza del valore in gioco richiede l'intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell'intervento del legislatore, la verifica dovrà essere effettuata compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti, organismi investiti di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona, in particolare la salvaguardia di soggetti vulnerabili.

Aiuto al suicidio parzialmente illegittimo

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L'articolo 580 del Codice penale è stato dichiarato, quindi, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni indicate in precedenza, a condizione che l'aiuto sia prestato con le modalità previste dai citati articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 e sempre che le suddette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.


Le condizioni procedurali enucleate nella sentenza, in attesa dell'intervento del legislatore, varranno esclusivamente per i fatti successivi al provvedimento e non possono essere e, dunque, non potranno essere richieste per i fatti anteriori, come quello di DJ Fabo-Cappato. Poiché per tali casi le condizioni in parola non risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte, la Consulta ha esplicitato una diversa scansione temporale.

Per i fatti anteriori sufficienti modalità equivalenti

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Si prevede che, riguardo ai fatti anteriori, la non punibilità dell'aiuto al suicidio rimanga subordinata al fatto che l'agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti.

In particolare, occorrerà che le condizioni del paziente richiedente (patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità di prendere decisioni libere e consapevoli) abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico.

Ancora, la volontà dell'interessato dovrà essere stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è consentito dalle sue condizioni e il paziente dovrà essere stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. La sussistenza di tali requisiti dovrà essere verificata dal giudice nel caso concreto.

Associazione Luca Coscioni: sentenza storica

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"E' una sentenza di portata storica, che cancella, in nome della Costituzione repubblicana, la concezione da Stato etico che ha ispirato il Codice penale del 1930", ha dichiarato Filomena Gallo, segretario Associazione Luca Coscioni, difensore e coordinatrice nel collegio di difesa a Marco Cappato.

La sentenza è direttamente applicativa, ha soggiunto Gallo, perchè rende le leggi già esistenti corrispondenti al dettato costituzionale confermando la libertà di scelta nel fine vita del malato in determinate condizioni che sceglie il suicidio assistito.

Poiché le condizioni procedurali introdotte con la sentenza della Consulta valgono esclusivamente per i fatti ad essa successivi, rammenta un Comunicato Stampa dell'associazione, per i processi in corso (Caso Fabiano Antoniani imputato Marco Cappato e caso Davide Trentini imputati Mina Welby e Marco Cappato), occorrerà che l'aiuto al suicidio sia stato prestato con modalità anche diverse da quelle indicate, ma che diano garanzie sostanzialmente ad esse equivalenti; in particolare quanto a verifica medica delle condizioni del paziente richiedente l'aiuto, modi di manifestazione della sua volontà e adeguata informazione sulle possibili alternative.

"Come Associazione Luca Coscioni - ha commentato il tesoriere Marco Cappato - ci battiamo per chiedere finalmente al Parlamento di discutere e decidere sulla proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia, depositata oltre 6 anni fa da oltre 131mila cittadini, e da allora mai discussa. Si può continuare a firmare su www.eutanasialegale.it".

Scarica pdf Corte Costituzionale, sent. 242/2019

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