La recentissima decisione del Tribunale di Catania, sostanzialmente si discosta da un orientamento giurisprudenziale in base al quale, nel caso di danni da emotrasfusioni, deve ritenersi la responsabilità del Ministero della Salute (già della Sanità) per comportamento omissivo colposo. Infatti, il prevalente indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto fino ad ora che, “in forza di varie fonti normative”, al potere ministeriale si ricollega un dovere istituzionale di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato o prodotto per emotrasfusioni e sugli emoderivati. La recente decisione in discorso, oltre a stabilire che nel caso di specie non era stata provata la responsabilità aquiliana, fatta valere per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c., ha aggiunto argomenti, considerazioni di natura economica ed esempi volti a sancire il difetto di legittimazione passiva, invocato dal Ministero. Nessuna censura, a mio giudizio si può avanzare, in merito al fatto che, nel caso di specie, il Tribunale abbia stabilito come non fosse stata provata la pretesa responsabilità aquiliana per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c.. (Giuseppe Mommo - si ringrazia Altalex)
Articolo di Giuseppe Mommo
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