Nel caso di danno alla salute conseguente ad ipotesi di emotrasfusione di sangue infetto "sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Sanità, ora Ministero della Salute, atteso che la responsabilità del Ministero della sanità nella determinazione del danno deriva dalle attribuzioni di legge che affidano a questa amministrazione le competenze in materia di vigilanza sanitaria e di uso dei derivati del sangue autorizzandone l'importazione l'esportazione". E' quanto ha osservato il Tribunale di Chieti, sciogliendo una riserva assunta in sede di udienza ex art. 184 c.p.c. (Ord. in data 16.5.2006) richiamando precedenti giurisprudenziali (Tribunale di Roma, sentenza
del 10 giugno 2002; Corte di Appello di Roma, sentenza del 4 ottobre 2000), in base ai quali "la legittimazione passiva del Ministero (…) "era stata affermata con riferimento alla responsabilità derivante da fatto illecito ex art. 2043 c.c. come ipotesi di danno derivante da comportamento non provvedimentale della pubblica amministrazione per violazione di regole di comune prudenza ovvero di leggi o regolamenti a cui l'Amministrazione è vincolata". Il Tribunale di Chieti, infatti, ha ritenuto di non doversi discostare dai suddetti orientamenti giurisprudenziali i quali hanno, inoltre, evidenziato la possibilità di un eventuale concorso di responsabilità in capo ad altri soggetti che in ogni caso non escluderebbe, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la facoltà del danneggiato di promuovere l'azione nei confronti di uno solo dei condebitori".

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