Per la Corte è il beneficiario a dover dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta e contestata

di Valeria Zeppilli - Il pensionato che riceve una cartella con la quale l'Inps gli chiede indietro delle somme che ritiene essere state indebitamente percepite, laddove intenda ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire tali somme all'ente, è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto a conseguire la prestazione che è stata contestata.

Il principio, già affermato dalla sentenza numero 18046/2010, è stato più di recente ribadito dalla Corte di cassazione nella pronuncia numero 15550/2019 qui sotto allegata.

L'ignoranza del pensionato non scusa

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Per i giudici, a fronte dell'obbligo di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta, il pensionato non può "trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano".

Questi, infatti, sono fissati dalla legge e, soprattutto, sono i medesimi che il pensionato stesso aveva dovuto provare per ottenere la prestazione poi contestata dall'Inps.

L'inerzia dell'Inps non rileva

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La Corte di cassazione ha inoltre precisato che, in simili ipotesi, non rileva neanche che l'Inps non abbia osservato l'obbligo di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato che incidono sul diritto alla pensione o sulla sua misura, fissato dall'articolo 13, comma 2, della legge numero 412/1991.

L'operatività di tale obbligo, infatti, è subordinata alla preventiva segnalazione dei fatti da parte dell'interessato.

La vicenda

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Nel caso di specie, l'Inps aveva richiesto a un pensionato le somme che questi aveva a suo dire indebitamente percepito a titolo di invalidità civile per quattro anni.

Il pensionato, nel proporre domanda di accertamento negativo delle pretese dell'istituto, non aveva tuttavia dimostrato di possedere i requisiti che la legge prevede per il mantenimento del diritto alla predetta prestazione assistenziale.

In forza di tutti i principi affermati dalla Corte di cassazione, quindi, la sua pretesa è stata definitivamente rigettata, in riforma di quanto statuito dalla Corte d'appello e con decisione nel merito della stessa Corte di cassazione.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 15550/2019
Valeria Zeppilli

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