Se il medico è assolto perché il fatto non costituisce reato l'accoglimento dell'impugnazione non può determinare alcun effetto favorevole

di Valeria Zeppilli - I processi che riguardano ipotesi di responsabilità medica possono interessare sia le aule di giustizia civili che quelle penali e, in questo secondo caso, possono vedere la presenza, in qualità di parti civili, dei pazienti o dei loro parenti danneggiati dalla condotta del medico.

Anche in tema di responsabilità medica valgono quindi delle regole che limitano la possibilità per la parte civile di agire per chiedere l'annullamento, ai fini civili, della statuizione con la quale un medico, all'esito di un processo penale, sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Manca l'interesse della parte civile

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Nella recente sentenza numero 25141/2019 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai parenti di un paziente deceduto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva assolto il medico accusato di omicidio con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

I giudici si sono conformati a quella giurisprudenza di legittimità in base alla quale una sentenza che si conclude con tale formula non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, con la conseguenza che il ricorso per cassazione della parte civile avverso la stessa deve reputarsi inammissibile, per mancanza di interesse.

Nessun effetto favorevole per il paziente

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L'eventuale accoglimento di una tale impugnazione non potrebbe del resto determinare alcun effetto favorevole per la parte civile

, posto che "dall'annullamento della gravata pronuncia non può derivare alcuna diretta statuizione di condanna civile" e considerato che "la parte civile ricorrente non vanta un interesse attuale e concreto ad un nuovo accertamento dei fatti che non possa essere autonomamente svolto dal giudice civile … con poteri di accertamento e di verifica istruttoria … certamente più diffusi e penetranti rispetto a quelli rimessi all'eventuale giudice di rinvio".

Come valutare l'interesse della parte civile

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Bisogna a tal proposito considerare, in termini più generali, che l'interesse della parte civile all'impugnazione va valutato in termini di attualità ma anche di concretezza e deve essere correlato agli effetti primari e indiretti del provvedimento da impugnare.

Il che in altre parole vuol dire che l'interesse all'impugnazione "può essere riconosciuto soltanto se l'impugnazione sia idonea a sostituire una situazione pratica più vantaggiosa, rispetto a quella determinatasi con la pronuncia giudiziale impugnata".

Scarica pdf sentenza Cassazione n. 25141/2019
Valeria Zeppilli

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