Anche le cartelle relative al mancato pagamento del canone Rai dal 2000 al 2010 verranno cancellate di diritto. La sentenza della Cassazione
Dott.ssa Floriana Baldino - Il decreto fiscale 2018, D.L. 119/2018, che prevedeva la cancellazione definitiva delle cartelle sotto i 1000 euro, ha di fatto cancellato anche tutte le cartelle derivanti dal mancato pagamento del canone Rai emesse ed iscritte a ruolo a partire dal 2000 e sino al 2010.
Anche una importante sentenza della Cassazione (la n. 11410 del 30.4.2019 sotto allegata), è intervenuta sul punto.


Stralcio debiti fino a 1.000 euro

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Il decreto fiscale, D.L. 119/2018, ha stabilito che tutte le cartelle con l'importo al di sotto dei 1000 euro iscritte a ruolo tra il 2000 ed il 2010, sarebbero state cancellate di diritto ed automaticamente.
Invero però, se si legge bene il decreto, le cartelle cancellate di diritto non riguardano l'importo totale ma bensì le singole partite in esse riportate.
Per cercare di essere più chiari specifichiamo il punto.
La cartella, in molti casi, è il totale di singole partite iscritte a ruolo nel medesimo periodo o nel medesimo anno che poi daranno il totale della cartella.

Leggi Stralcio debiti fino a mille euro: come funziona

Cosa significa questo?

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Che il totale della cartella deriva da una somma algebrica non solo di singole voci ma, in taluni casi, anche di più partite.
A chi non è capitato di leggere infatti negli estratti dell'Agenzia Entrate e riscossione la voce "multiente"?
Questo è un caso tipico in cui più partite formano un'intera cartella.
Ma non è l'unico caso.
Può capitare infatti che anche l'INPS riporti diverse partite nelle stessa cartella.
In questo caso le varie partite si riferiscono ai diversi trimestri.
Anche in questo caso se le singole partite dell'INPS non superano i 1000 euro l'intera cartella, nonostante l'importo totale superi tale limite, verrà annullata di diritto.
In definitiva il Dl 119/2018, nell'articolo 4, ha previsto che i debiti di importo residuo al 24 ottobre 2018 fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, verranno automaticamente annullati, ovvero senza che il contribuente debba presentare apposita istanza.

La vicenda

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Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., un'Arci propone ricorso alla CTP di Torino lamentando l'illegittimità della cartella di pagamento dell'importo di oltre 500 euro relativa all'abbonamento televisivo speciale per i canoni RAI degli anni dal 2001 al 2007. La CTP ha respinto il ricorso e proposto appello questo viene rigettato dalla CTR Piemonte. La contribuente allora si rivolge alla Cassazione lamentando tra l'altro l'omessa motivazione su un fatto decisivo "poiché il televisore cui si riferiscono i canoni oggetto di causa è detenuto nei locali dell'associazione, non aperti al pubblico e destinato ad un uso meramente privato, come qualsiasi tecnico avrebbe potuto verificare". Secondo la CTR invece l'associazione svolge attività ricreativa per i suoi associati, cui sono aperti i locali ove è detenuto il televisore e gli associati sono da considerarsi fuori dall'ambiente familiare. Pertanto, correttamente l'ente impositore ha ritenuto che si tratti di abbonamento speciale e non a uso familiare.

La decisione della Cassazione

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Per il Palazzaccio, innanzitutto, va rilevato "che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art 4 del d.l. 119 /2018 convertito in legge 136/2018, c.d. decreto fiscale). Detta norma, al comma 1, prevede che « i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati" alla data del 31 dicembre 2018. Per la Corte, la cartella in esame rientra nello stralcio, dato che è stata notificata nel luglio 2008 e il valore del procedimento complessivamente dichiarato è di euro 568,61 a fronte di una cartella originaria di 537 euro. Sul punto, peraltro, l'Agenzia non ha mosso contestazioni. Per cui dichiara cessata la materia del contendere.

Scarica pdf Cassazione sentenza n. 11410/2019
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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