Canone Rai

Il canone Rai (artt. 1 e 2 RDL n. 246/1938 e ss.mm.ii.) è un'imposta dovuta da chiunque detenga uno o più apparecchi televisivi (o adattabili alla ricezione delle trasmissione radio televisive) nel territorio italiano

Cos'è il canone Rai

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Il canone Rai è un canone di abbonamento dovuto, annualmente, da chiunque detenga almeno un apparecchio televisivo. Per ogni famiglia, se i familiari risiedono nella medesima abitazione, va pagato una sola volta. 

Il canone va corrisposto anche da coloro che risiedono all’estero, ma che hanno in Italia un'abitazione ove è presente un apparecchio televisivo. 

Il canone è dovuto una volta sola, senza che rilevi il numero degli apparecchi televisivi detenuti all’interno dai componenti della stessa famiglia anagrafica o le abitazioni in cui sono detenuti apparecchi televisivi.

Canone Rai in bolletta

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A partire dal 2016, a seguito dell'emanazione della legge di stabilità 2016, ogni qualvolta esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la propria residenza anagrafica, la detenzione di almeno un apparecchio televisivo è presunta. Attenzione però la presunzione non opera retroattivamente per cui la stessa non può impiegata per azioni di recupero che si riferiscono alle annualità precedenti.  

Inoltre, i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale (ma non i titolari di esercizi pubblici) effettuano il pagamento del canone mediante addebito nella bolletta per l’elettricità.

Esonero dal pagamento del canone tv

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Alcune categorie di contribuenti, tuttavia, a determinate condizioni possono essere esonerati dal pagamento del canone Rai e, quindi, dal relativo addebito nella fattura elettrica.

Dichiarazione non detenzione tv

Innanzitutto, i contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale possono essere esonerati dal pagamento del canone dichiarando, mediante autocertificazione reperibile sul sito web dell'Agenzia delle entrate, che in nessuna delle abitazioni ove è attivata un'utenza elettrica è presente un televisore

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione ha validità annuale purché venga presentata  dal 1 luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce. Se infatti la stessa viene presentata dal 1 febbraio al 30 giugno dell’anno di riferimento, essa ha solo valore semestrale luglio-dicembre. 

La dichiarazione sostitutiva può essere utilizzata anche per segnalare che il canone Rai è dovuto in relazione a un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (indicandone il codice fiscale) o per comunicare la variazione delle condizioni precedentemente attestate (come ad esempio l'acquisto di un televisore). 

L'autocertificazione va presentata dal contribuente o dal suo erede all'Agenzia delle entrate tramite l'applicazione web dell'Agenzia utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel o tramite gli intermediari abilitati. 

Il modello può essere presentato anche tramite raccomandata senza busta, con allegato un valido documento di riconoscimento, solo se l'invio telematico non è possibile. L'indirizzo al quale spedirlo è: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

Età superiore a 75 anni

Un'altra ipotesi di esonero dal pagamento del canone Rai è quella dei cittadini ultrasettantacinquenni che abbiano un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro, che dovranno farne richiesta all'Agenzia delle entrate presentando una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione corredata da un documento di identità valido. Anche in questo caso va utilizzato l'apposito modello pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. 

La dichiarazione non va ripetuta annualmente, ma resta valida fino a che permangono le condizioni di esenzione.

Chi ha pagato il canone senza esservi tenuto può anche chiedere il rimborso, tramite il modello disponibile presso gli uffici dell’Agenzia, che deve contenere la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza delle condizioni che legittimano l’esenzione.

Diplomatici e militari stranieri

Infine, il canone Rai non va versato, in ragione di specifiche convenzioni internazionali, dagli agenti diplomatici, dai funzionari o dagli impiegati consolari, dai funzionari di organizzazioni internazionali, dai militari di cittadinanza non italiana o dal personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia. 

Anche in questo caso è necessaria una richiesta di esenzione da presentare utilizzando il modello reperibile sul sito web dell’Agenzia.

Disdetta del canone Rai

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I contribuenti titolari di un'utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che un tempo detenevano delle televisioni ma che oggi non detengono più apparecchi in nessuna dimora, ad esempio perché li hanno ceduti, possono dare disdetta dall’abbonamento

In simili ipotesi, infatti, inizia a operare la prima delle cause di esonero appena viste (nessuna televisione). Anche in tal caso va quindi presentata la dichiarazione di non detenzione e, affinché la stessa abbia effetto per l'intero anno, occorre provvedervi a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; per essere esonerati almeno per il secondo semestre, occorre provvedervi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. 

Per la presentazione della disdetta si può ricorrere ad una applicazione web reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ricorrendo all’aiuto degli intermediari abilitati, a mezzo pec se la dichiarazione è sottoscritta con firma digitale a cp22.canonetv@postacertificata.rai.it; infine in forma cartacea con plico raccomandato senza busta all'Ufficio Canone TV - c.p.22 Torino, ricordandosi di unire un documento di identità in corso di validità. 

Va infine precisato che oggi non è più possibile disdire l'abbonamento richiedendo il suggellamento dell'apparecchio tv. 

Quanto costa il canone Rai e come si paga

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Dall'anno 2017, l'importo del canone Rai è stato ridotto a 90 euro corrisposti in dieci rate mensili da gennaio a ottobre, mediante addebito sulle bollette della luce

Per l'anno 2024, la legge di bilancio n. 213/2023 ha ridotto l'importo del canone Rai per uso privato a euro 70,00. 

Il pagamento avviene con addebito rateale sulle fatture emesse dalle imprese elettriche che erogano energia, da gennaio a ottobre. 

Se nessun componente di una famiglia anagrafica tenuta a versare il canone è titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica di tipo domestico residenziale, il pagamento del canone va fatto tramite modello F24 entro il 31 gennaio. 

Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento anche quando la fornitura di energia elettrica avviene nell'ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. 

Addebito sulla pensione

I cittadini che hanno percepito, nell'anno precedente, un reddito di pensione non superiore a 18mila euro possono fare richiesta di addebito del canone sulla pensione, presentando un'apposita istanza entro il 15 novembre precedente all'anno di abbonamento all'ente pensionistico di riferimento.

Rimborso del canone tv

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Nel caso in cui il canone Rai sia stato pagato indebitamente a seguito di un addebito nella fattura di energia elettrica, il titolare del contratto di fornitura o i suoi eredi possono chiedere il rimborso dell'importo corrisposto e non dovuto utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 

L'istanza va presentata telematicamente tramite il sito web dell'Agenzia o a mezzo servizio postale con raccomandata corredata di un valido documento di riconoscimento da spedire all'indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino.

Cosa indicare nell'istanza

Nell'istanza va indicato il motivo a sostegno della propria richiesta che può essere uno dei seguenti:

  • codice 1: si tratta di soggetto che ha compiuto il 75° anno di età, ha un reddito complessivo familiare non superiore a 8.000,00 euro e ha presentato l'apposita dichiarazione sostitutiva,
  • codice 2: si tratta di soggetto esente per effetto di convenzioni internazionali che ha presentato l'apposita dichiarazione sostitutiva,
  • codice 3: il canone è stato pagato sia dal richiedente mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, sia da lui stesso o da un altro componente della sua famiglia anagrafica con altre modalità,
  • codice 4: il canone è stato pagato dal richiedente sia mediante addebito sulle fatture per energia elettrica sia mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica,
  • codice 5: il richiedente e i componenti della sua famiglia anagrafica non detengono apparecchi televisivi ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva,
  • codice 6: altre motivazioni, da riassumere sinteticamente.

Come è effettuato il rimborso

Il rimborso, ove dovuto, è effettuato dalla società di fornitura di energia elettrica con accredito sulla prima fattura utile o con un'altra modalità che, comunque, assicuri l'erogazione entro 45 giorni dalla ricezione dalla società delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso, che gli sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate. Quest'ultima provvede al rimborso in tutti i casi in cui quello a cura della società elettrica non vada a buon fine.

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Data aggiornamento aprile 2024