La misura prevista dal decreto fiscale potrebbe presto divenire operativa consentendo l'automatico annullamento dei carichi fino a mille euro affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

di Lucia Izzo - Saranno automaticamente annullati i debiti fino a 1000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.


Lo stralcio dei debiti, IL c.d. "strappa cartelle" previsto dal decreto fiscale, appare confermato anche a seguito del passaggio al Senato (per approfondimenti: Decreto fiscale: ok del Senato) ed è destinato a divenire definitivamente operativo qualora non intervengano modifiche durante l'esame alla Camera (che tuttavia appaiono poco probabili).


Stralcio automatico dei debiti fino a 1000 euro

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La misura, prevista dall'art. 4 del decreto fiscale, prevede che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.


Tale importo verrà calcolato alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, avvenuta il 24 ottobre 2018 e si ritiene comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi. Il contribuente non dovrà fare nulla per ottenere lo stralcio, poiché si tratta di una procedura che verrà effettuata d'ufficio direttamente dal Fisco, senza dover essere anticipata da domande o procedure.


L'annullamento sarà effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare l'operazione di annullamento. A seguito di tale annullamento, il contribuente potrà verificare la sua situazione debitoria all'interno dell'area riservata Agenzia Entrate-Riscossione.


Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmetterà agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica

Relativamente alle medesime quote viene previsto, mediante rinvio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 529, della legge n. 228/2012, che non si applicheranno gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.

Definitivamente acquisite le somme pagate prima del 24 ottobre

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Vengono poi stabilite le regole di imputazione di acquisizione delle somme eventualmente versate con riferimento ai debiti oggetto della previsione di cui sopra. Nel dettaglio, resteranno definitivamente acquisite le somme versate prima del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, mentre quelle eventualmente versate in data successiva potranno addirittura essere rimborsate.


Le due scadenze fondamentali, pertanto, sono quella del 31 dicembre e del 24 ottobre 2018. Nel dettaglio, le somme versate a partire da quest'ultima data dal contribuente (che potrebbe essere ignaro della misura) saranno in primis imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza.


In assenza anche di questi ultimi, le somme saranno rimborsate (cfr. art. 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, d.lgs. n. 112/1999). A tal fine, l'agente della riscossione presenterà all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 112/1999.


In caso di mancata erogazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione sarà autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Stralcio: a quali somme si applica?

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Lo stralcio delle cartelle fino a 1000 per singola importa si applica a tutti i debiti fino a mille euro: in sostanza, nel "condono" delle cartelle rientrano debiti tributari (ad esempio ICI, tassa rifiuti e bollo auto) e debiti relativi a multe stradali risultanti da carichi particolarmente "risalenti" nel tempo, ovvero quelli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.


È lo stesso decreto a chiarire che, invece, lo stralcio non si applica a tutta una serie di debiti, nel dettaglio:

- ai debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'IVAriscossa all'importazione;

- ai debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

- alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.


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