Il porto d'armi ha una validità limitata nel tempo, variabile a seconda dei casi, ma prima della scadenza è possibile chiedere il rinnovo. Ecco come fare per il rinnovo del porto d'armi

di Valeria Zeppilli - Il porto d'armi ha una durata limitata nel tempo. Si tratta, infatti, di una licenza particolare, in quanto consente di portare con sé armi al di fuori della propria abilitazione, e la cui concessione è quindi accompagnata da particolari tutele.

Tuttavia, il porto d'armi può sempre essere rinnovato.

Quando rinnovare il porto d'armi

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Il rinnovo del porto d'armi va fatto all'approssimarsi della scadenza, prima che cessi la validità del documento che si va a rinnovare, in maniera che tra l'una e l'altra autorizzazione non vi sia soluzione di continuità.

In particolare, il rinnovo va chiesto annualmente per il porto d'armi per difesa personale e ogni cinque anni per il porto d'armi uso caccia.

Rinnovo porto d'armi: i documenti richiesti

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Come detto, il porto d'armi è rilasciato solo dopo aver verificato il possesso di tutti i requisiti, stringenti, richiesti. Lo stesso vale anche per il rinnovo.

Chi intende rinnovare il proprio porto d'armi deve infatti allegare alla domanda tutti i documenti che aveva già allegato in sede di prima richiesta, eccezion fatta per la dichiarazione con la quale si afferma di non essere stati riconosciuti obiettori di coscienza e la certificazione medica di idoneità al maneggio di armi.

In ogni caso, se si vuole chiedere il rinnovo, è consigliabile recarsi per tempo presso l'ufficio competente (che è lo stesso - a seconda dei casi questura o prefettura - che ha disposto il rilascio) e reperire l'apposita modulistica, ove sono indicati anche tutti i documenti da allegare.

Rinnovo di porto d'armi negato

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Il rinnovo del porto d'armi può essere negato solo se non sussistono i requisiti richiesti per il possesso di tale licenza.

Chi si è visto negare il rinnovo ingiustamente ha davanti a sé tre strade alternative:

  • può proporre ricorso al Tar competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione o dal ricevimento del provvedimento di diniego
  • può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da quando ha avuto notizia del provvedimento di diniego
  • può proporre ricorso gerarchico all'autorità amministrativa di grado superiore rispetto a quella che ha emesso il provvedimento nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dal ricevimento del provvedimento di diniego.

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Valeria Zeppilli

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