Responsabilità penale, civile e disciplinare del consulente tecnico d'ufficio. Il risarcimento del danno e il requisito della colpa grave. Guida alla responsabilità del CTU
Avv. Marco Sicolo - Il CTU, cioè il Consulente Tecnico d'Ufficio, è l'ausiliario del giudice cui vengono demandate questioni di natura tecnica, la cui soluzione appare necessaria ai fini di una corretta decisione della controversia.

Sebbene il giudice non sia vincolato dalle conclusioni contenute nella consulenza e possa, perciò, discostarsene nelle sue decisioni, è fuori di dubbio che, nella grande maggioranza dei casi, il parere del CTU finisca per orientare in certo modo le valutazioni del magistrato.

Per questo motivo, la legge prevede che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio si accompagni a precise responsabilità, a garanzia di un corretto svolgimento del processo e a tutela degli interessi di ogni soggetto coinvolto.

A seconda della condotta del CTU e dell'interesse tutelato, la sua responsabilità può articolarsi in tre tipi: penale, civile e disciplinare.

Responsabilità penale del CTU

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La norma cardine del sistema delle responsabilità del CTU è l'art. 64 c.p.c., che, preliminarmente, estende al consulente di un procedimento civile l'applicabilità delle disposizioni del codice penale relative a reati come il peculato (art. 314 c.p.), il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.), il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.).

Ciò in ragione del fatto che il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ed è perciò destinatario di norme riguardanti reati come corruzione (art. 318 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Il secondo comma dell'art. 64 c.p.c. individua nella colpa grave l'elemento caratterizzante della responsabilità penale del CTU: in ogni caso in cui questa sia riscontrabile nella condotta del CTU, con riferimento all'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, egli è punibile a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro.

Inoltre, in caso di condanna a un anno di arresto, trova applicazione anche l'art. 35 c.p., che prevede la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra 3 mesi e 3 anni, in caso di violazione dei doveri ad essa inerenti.

Responsabilità civile del CTU

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Anche la responsabilità civile del CTU trova la sua norma di riferimento nell'art. 64 c.p.c. In base all'ultimo periodo di tale articolo, "in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti".

Parte della dottrina ritiene che l'inciso "in ogni caso" implichi la risarcibilità del danno anche al di fuori dei casi in cui si configura la colpa grave, di cui alla prima parte dello stesso comma. L'opinione maggioritaria, però, ritiene che non sia sufficiente la colpa lieve e dunque, anche per la configurabilità della responsabilità civile debba farsi riferimento al canone della colpa grave, che sussiste ogni volta che emerga la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, l'imperizia del consulente o la sua negligenza non scusabile.

La prova del danno

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La responsabilità civile, di natura extracontrattuale, può derivare da condotte come lo smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia, l'insufficiente preparazione del CTU, la sua imperizia e qualunque condotta che comporti un'eccessiva durata del processo.

La dimostrazione del danno è onere della parte che ritenga di averlo subito e può riguardare, ad esempio, la soccombenza nel processo a causa delle risultanze della perizia contestata o le spese sostenute per la stessa.

Le contestazioni possono portare all'annullamento della CTU e al suo rinnovo con un consulente sostituto.

Responsabilità disciplinare del CTU

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L'espletamento non corretto della consulenza tecnica d'ufficio può portare anche all'insorgere di responsabilità disciplinare in capo al professionista.

A norma dell'art. 19 disp. att. c.p.c., infatti, quest'ultimo è sottoposto alla vigilanza da parte del presidente del tribunale, che può promuovere a suo carico un procedimento disciplinare, quando risulti che non abbia ottemperato agli obblighi a suo carico.

Le sanzioni disciplinari per il CTU, in caso di sua accertata responsabilità, consistono nell'avvertimento, nella sospensione dall'albo dei consulenti fino ad un anno e nella cancellazione dall'albo dei consulenti.

Ovviamente, il professionista rimane sottoposto anche all'osservanza delle norme deontologiche proprie del suo Ordine di appartenenza.


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