La consulenza tecnica preventiva è una delle condizioni di procedibilità da rispettare prima di instaurare un giudizio di responsabilità medica

di Valeria Zeppilli - La legge Gelli ha subordinato l'instaurazione di una causa di responsabilità medica al previo avvio di un procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile. In alternativa all'ATP è possibile esperire il procedimento di mediazione. Se né l'una né l'altra procedura sono state instaurate, la domanda del paziente volta a ottenere il risarcimento del danno da parte del medico o della struttura sanitaria è improcedibile.

Tra mediazione e consulenza tecnica preventiva, generalmente, si opta per quest'ultima perché essa, nel caso in cui non porti a un accordo tra le parti, permette già di avere in mano una perizia che potrà orientare le scelte circa il successivo giudizio e, sotto certi aspetti, influenzarne lo svolgimento.

In cosa consiste l'ATP

L'ATP, infatti, è un procedimento che prevede la nomina da parte del Tribunale, su istanza della parte, di un consulente tecnico d'ufficio, incaricato di redigere una perizia con la quale accertare in via preliminare l'an e il quantum della responsabilità medica.

Al c.t.u. è affidato anche il compito di tentare di conciliare le parti durante lo svolgimento dei suoi accertamenti.

Durata dell'ATP

Il procedimento di consulenza tecnica preventiva può durare al massimo sei mesi da quando è stato depositato il ricorso che ne ha determinato l'avvio. Infatti la legge Gelli prevede che la domanda giudiziale di risarcimento del danno da responsabilità medica è procedibile o se, nonostante sia stato esperito l'ATP ai sensi dell'art. 696-bis, la conciliazione non sia riuscita o se il procedimento non si sia concluso entro il predetto limite temporale.

Gli effetti della domanda giudiziale sono in ogni caso salvi se il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è depositato dinanzi al giudice che si è occupato della consulenza tecnica preventiva entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi.

Partecipazione all'ATP

Il procedimento di ATP richiede la presenza di tutte le parti coinvolte nella vicenda controversa. Ad esso, quindi, partecipano il paziente, la struttura sanitaria e/o il medico e le loro imprese di assicurazione. Queste ultime sono peraltro tenute a formulare un'offerta risarcitoria o a comunicare i motivi per i quali non intendono provvedervi.

Chi non partecipa alla consulenza tecnica preventiva è condannato alle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, e a pagare a chi vi ha partecipato una pena pecuniaria determinata in via equitativa.

Leggi anche: "Responsabilità medica: chi partecipa all'ATP?"

Per approfondimenti sulle condizioni di procedibilità della domanda di responsabilità medica leggi invece: "Responsabilità medica: le condizioni di procedibilità della domanda"

Valeria Zeppilli

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