Prima di avviare una causa per responsabilità medica occorre acquisire la consulenza di uno specialista, chiedere i danni con una lettera e avviare la consulenza tecnica preventiva o la mediazione

di Valeria Zeppilli - I pazienti che ritengono di essere stati vittima di un errore sanitario, prima di procedere con l'azione giudiziaria nei confronti del medico o della struttura sanitaria (o delle loro assicurazioni) devono svolgere alcune indispensabili attività preliminari.

Consulenza di parte

Innanzitutto è necessario rivolgersi a un medico specialista del settore della medicina di interesse per chiedere una consulenza volta a valutare l'effettiva sussistenza di un errore tale da giustificare un risarcimento.

La medicina, infatti, non è una scienza esatta e talvolta si tende a imputare all'inadeguato operato del medico una conseguenza di una terapia o di un intervento che, in realtà, non poteva essere evitata o che, comunque, non è imputabile al sanitario.

Chiedere la consulenza di uno specialista, eventualmente in affiancamento al proprio avvocato, eviterà quindi di fare un buco nell'acqua.

La richiesta di risarcimento

Una volta che si è acquisito un valido fondamento per la propria pretesa, occorre inviare, per il tramite dell'avvocato, una lettera contenente la richiesta di risarcimento al medico o alla struttura sanitaria e, eventualmente, alle compagnie presso le quali gli stessi sono assicurati.

Non è assolutamente da escludere, infatti, che la questione giunga a una risoluzione bonaria, con il raggiungimento di un accordo stragiudiziale tra le parti.

Le condizioni di procedibilità della domanda

Se non vi sono margini di accordo, prima di poter far valere le proprie pretese in giudizio, si dovrà compiere un ulteriore passaggio.

La domanda di risarcimento di un danno da responsabilità medica è infatti improcedibile se non viene prima avviato il procedimento di consulenza tecnica preventiva, previsto e disciplinato dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile o, in alternativa, il procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo numero 28/2010 (leggi: "Responsabilità medica: le condizioni di procedibilità della domanda").

Se anche all'esito di queste procedure il paziente non riesce a far valere le proprie pretese, non ci sono ulteriori alternative o condizioni e non si potrà fare altro che agire in giudizio, ricordando che a tal fine bisogna ricorrere al procedimento di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile.

Valeria Zeppilli

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