E' giusto contestare la statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite. Commento alla sentenza del Tribunale di Nola e riflessioni in materia

Avv. Katia Martini - Per chi svolge la nobile professione di avvocato, la più grande delusione si ha quando un giudice, pur accogliendo integralmente o parzialmente la domanda promossa, compensi ingiustificatamente ed ingiustamente le spese processuali.

In un sol colpo il giudice dimostra di vanificare mesi, spesso, anni di lavoro, facendo assurgere l'avvocato al rango di un volontario, così generando una sfrontata reazione del proprio cliente, spesso autore di sarcastiche domande, quali "Ma se abbiamo vinto la causa perché il giudice non ha condannato la controparte alle spese di causa?" oppure "ma se il giudice non vi ha riconosciuto niente, perché devo pagare io il vostro onorario?". Come dargli torto, ma soprattutto come spiegare al proprio (scaltro) assistito che il compenso va pagato a prescindere dall'esito della causa?

Scherzi a parte, resta la seria omissione del giudice, per non aver rettamente e correttamente applicato l'art. 93, secondo comma, c.p.c.

La sentenza del Tribunale di Nola

Posto che il Giudice di pace di Sant'Anastasia, nonostante il totale accoglimento della domanda di annullamento di una cartella esattoriale prescritta, aveva compensato le spese processuali, l'avv. Marco Piccolo del Foro di Napoli, quale procuratore dell'attore, ha proposto appello, impugnando l'ingiusta sentenza dinnanzi al giudice superiore, relativamente alla statuita compensazione.

Il giudizio di appello si è concluso con il suo accoglimento, giusta sentenza n. 742/2019 del 29.03.2019 (sotto allegata) emessa dal Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Rosa Anna Capozzi, la quale, ravvisata l'ammissibilità dell'impugnativa proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 339, secondo comma, c.p.c., ha così statuito "l'appello è fondato non risultando dalla sentenza una adeguata motivazione che abbia determinato il giudice di primo grado a compensare le spese di lite, nonostante la totale soccombenza dei convenuti, né la stessa risulta desumibile dal contesto della decisione complessiva".

A seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 132/2014 conv. dalla Legge n. 162/2014, "il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" ovvero in presenza di "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (cfr. da ultimo sentenza dichiarativa di illegittimità, Corte Cost. n. 77/2018).

"Tale formulazione impone comunque una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto" (cfr. Cassaz. civile, sez. III, n. 16473/2017). "In altri termini, le ulteriori "gravi ed eccezionali ragioni" da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica".

"Per questi motivi, Il Tribunale di Nola accoglie l'appello e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna Agenzia delle Entrate e Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite di primo grado. Condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellante".

Conclusioni

Purtroppo, gli avvocati spesso non sono avvezzi ad appellare sentenze che dispongano la compensazione delle spese, in primis perché si teme l'esito del giudizio di appello, in secundis perché si teme un ribaltamento della decisione, rischiando di passare, paradossalmente, da vittoriosi a vinti.

La scrivente sommessamente si spinge oltre, ritenendo sempre illegittima la compensazione delle spese processuali, poiché offensiva dell'attività professionale esercitata ed esorta i colleghi a reagire, appellando sempre e comunque le sentenze che, pur accogliendo parzialmente o totalmente le domande giudiziali, dispongano la compensazione.

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