Sottrarre sabbia della spiaggia configura reato di furto aggravato per la esposizione della cosa alla pubblica fede

di Annamaria Villafrate - Rubare sabbia dall'arenile comporta l'applicazione dell'aggravante della cosa destinata alla pubblica utilità e dell'esposizione alla pubblica fede prevista dall'art. 625, co. 1, n. 7 c.p. Non occorre infatti che il proprietario o il possessore abbiano intenzione di esporre il bene alla pubblica fede. Essa sussiste poiché prelevando il materiale si lede, tramite il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità o fruibilità dei lidi. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 11158/2019 (sotto allegata).

La vicenda processuale

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La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado che, all'esito di un giudizio abbreviato, aveva dichiarato colpevoli tre soggetti per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 nn. 5 e 7, co. 2 c.p perché "in concorso tra loro, si impossessavano di un ingente quantitativo di sabbia marina (…) e poi caricandola a bordo di un autocarro e, previa esclusione della contestata recidiva per (…) riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti ed applicata la diminuzione per la scelta del rito, li aveva condannati, ciascuno, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 80,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale."

Propongono ricorso in Cassazione gli imputati, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata avanzando tre diversi atti, con motivi in parte comuni. In particolare, tutti e tre i ricorrenti contestano la sentenza impugnata:

  • dal momento che pur affermando la loro responsabilità penale, riconosce che "la presenza dei mezzi meccanici sulla spiaggia, era giustificata dall'attività di pulizia dell'arenile in corso, per la quale i prevenuti erano muniti di autorizzazione";
  • perché emessa in assenza della stima e quantificazione del valore della merce sottratta, dato senza il quale il reato deve ritenersi impossibile (art. 49, co. 2 c.p);
  • poiché non è stata provata e ben motivata la cooperazione degli imputati nell'asportazione della sabbia e quindi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 625 co. 1 n. 5 c.p. così come quella prevista in caso di esposizione a pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

I fatti di causa

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Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla Cassazione emerge che uno degli imputati, alla guida di un autocarro, in compagnia degli altri due, fermato per un controllo, riferiva che stata trasportando materiale di scarto, frutto della pulizia da poco eseguita e autorizzata della spiaggia di Isca. I militari a quel punto, recatisi sul punto segnalato rilevavano la presenza di un escavatore e di un autocarro utilizzato per il trasporto. Due degli imputati insistevano nel dichiarare che il carico di sabbia trasportato era, in prevalenza, materiale di scarto e che la presenza di sabbia pulita era minima. Per sincerarsi della veridicità delle dichiarazioni i militari a quel punto ordinavano di svuotare il cassone, ma in quel momento uno degli imputati ammetteva spontaneamente che in realtà il carico era rappresentato da sabbia pulita, che avrebbero dovuto utilizzare per dei lavori di muratura.

Il furto è aggravato se si sottrae sabbia dalla spiaggia

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La Cassazione rigetta i ricorsi ritenendo la sentenza impugnata corretta e legittima. Gli Ermellini, come ribadito in sentenza, non potendo riesaminare i fatti e rivalutare nuovamente le prove acquisite, non hanno potuto pronunciarsi su diverse questioni sollevate dai vari ricorso. Limitazione che non ha interessato la contestazione relativa all'aggravante "del bene esposto alla pubblica fede e destinato alla pubblica utilità".

Come precisato in sentenza "il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. (Così la citata Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004 … che, come detto, ha anche precisato che, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi configurare l'ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa - asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative - che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l'illecito penalmente rilevante).

Il Collegio condivide la teoria secondo cui "la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo."

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