I chiarimenti, contenuti in un messaggio dell'Istituto, si rendono necessari a seguito dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio

di Lucia Izzo - Con il messaggio n. 968/2019 (qui sotto allegato) l'INPS ha fornito importanti chiarimenti in materia di difesa in giudizio da parte dei propri funzionari.


In particolare, l'Istituto si è soffermato sulla verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile da esso erogate (cfr. art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte) e indennità di accompagnamento a seguito del decreto di omologa della CTU.


I chiarimenti sono ritenuti doverosi a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (in seguito ATPO).

L'evoluzione giurisprudenziale in materia di ATPO

Il messaggio richiama le sentenze n. 8533, n. 8878 e n. 8932 del 2015, con cui la Suprema Corte ha ribadito la non proponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che indichino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto soggettivo.


Inoltre, la Cassazione ha affermato che il giudice di merito dovrà accertare sommariamente, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 445-bis del codice di procedura civile.


Prioritariamente, anche d'ufficio, dovranno essere accertate: la presentazione della domanda amministrativa, la tempestività del ricorso per ATPO e la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente sottostante all'istanza di accertamento del requisito sanitario. La mancanza di tali requisiti, infatti, determina l'inammissibilità del ricorso.


Nello specifico, i requisiti amministrativi la cui carenza deve essere eccepita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo sono i seguenti:


- mancata presentazione della domanda amministrativa;

- decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (proposizione della domanda dopo sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa);

- mancanza del requisito dell'età all'atto della domanda amministrativa o all'atto dell'insorgenza dello stato invalidante dichiarato dal giudice;

- difetto del requisito reddituale o del requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa, se già conosciuti dal funzionario.

Eccezioni e formale dissenso

Il funzionario difensore dell'Istituto sarà tenuto, dunque, a sollevare le diverse eccezioni (che integrano la mancanza dell'interesse ad agire o altre cause di inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso) nella memoria di costituzione in fase di ATPO, eccezioni che dovranno essere ribadite in udienza.


Ove però, nonostante le eccezioni ritualmente formulate, il giudice disponga ugualmente la CTU medico legale e questa si riveli sfavorevole all'Istituto, il funzionario dovrà depositare in cancelleria formale dissenso.


Ciò in ragione dell'acclarato principio secondo il quale la manifestazione di dissenso è esercitabile sia per motivi sanitari che per motivi extra sanitari e di quello per cui è soltanto la proposizione del dissenso che impedisce che la CTU sia omologata dal giudice.

Liquidazione della prestazione

Il messaggio rammenta anche come la Corte di Cassazione abbia precisato che "il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla" (cfr. Corte di Cassazione n. 12731/2015).


I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione a seguito di decreto di omologa, nell'ambito dei controlli indicati nella circolare n. 100/2016, paragrafo 4, verificheranno la presenza dei requisiti amministrativi.


Pur in presenza del presupposto sanitario, dunque, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica (e i competenti uffici sono invitati ad astenersi dal pagamento) qualora non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con riferimento ai quali, come già precisato, deve essere presentata eccezione nel giudizio per ATPO, nonché il successivo dissenso.

Scarica pdf INPS, Messaggio n. 968/2019

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