Per la Cassazione l'inappellabilità di cui all'ultimo comma dell'articolo 445-bis del c.p.c. non riguarda il provvedimento emanato nel procedimento ordinario

L'accertamento previsto dall'articolo 445 bis c.p.c.

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L'attuale testo dell'art. 445 bis c.p.c. ha l'obiettivo di deflazionare il contenzioso giudiziario in materia di accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento di diritti ad indennità, pensioni e assegni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.

In particolare, è previsto che il giudizio ordinario relativo all'accertamento del diritto alla prestazione economica possa svolgersi solo previa effettuazione dell'accertamento sanitario preventivo sul soggetto interessato.

Tale accertamento rappresenta, quindi, una condizione di procedibilità e la sua mancanza, ove rilevata a seguito di eccezione di parte o d'ufficio, impedisce di addivenire alla decisione nel merito.

A tal fine, è previsto che il soggetto interessato debba richiedere, con ricorso, tale accertamento e che quest'ultimo debba essere omologato dal giudice, ove non contestato.

Art. 445 bis accertamento sanitario preventivo

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Se, invece, l'accertamento sanitario compiuto dal CTU sia oggetto di contestazione da parte di una delle parti (il soggetto interessato alla prestazione o l'Inps), quest'ultima è tenuta a instaurare apposito procedimento di accertamento del requisito sanitario.

Tale procedimento speciale verte esclusivamente sull'accertamento sanitario e non dà facoltà al giudice di pronunciarsi sul diritto alla prestazione economica, che dipende anche da altri fattori (ad esempio, le condizioni reddituali del richiedente) non attinenti all'ambito sanitario e che vanno accertati nel procedimento ordinario, finalizzato, questo sì, alla pronuncia sulla sussistenza o meno del diritto alla prestazione.

Inappellabilità dell'accertamento sanitario ex art. 445 bis

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Con la sentenza n. 22868/2021 (sotto allegata), la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sull'appellabilità o meno delle decisioni emanate in primo grado in tali controversie.

Come già chiarito con precedenti sentenze, in particolare con Cass. n. 9755/19 (sotto allegata), la Suprema Corte ha evidenziato che l'ultimo comma dell'art. 445-bis stabilisce l'inappellabilità dei soli provvedimenti che decidono il procedimento speciale scaturente dalla contestazione dell'accertamento tecnico preventivo

e concernente esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario.

Rimangono, invece, regolarmente suscettibili di impugnazione in appello i provvedimenti che decidono la causa ordinaria in cui vengono accertati anche gli aspetti che esulano dall'ambito sanitario e che è finalizzata all'accertamento del diritto o meno alla prestazione economica di carattere assistenziale o previdenziale.

Tale causa ordinaria può conseguire all'espletamento dell'accertamento sanitario ex art. 445 bis oppure può essere svolta in assenza di tale accertamento, se nessuna delle parti né il giudice ne ha eccepito la mancanza.

Art. 445 bis c.p.c. e sentenze Cassazione

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Al riguardo, per chiarezza, giova riportare un passaggio della citata sentenza Cass. n. 9755/19, con cui si evidenzia che "l'inappellabilità della decisione - espressamente delimitata al giudizio previsto dal comma 6 dell'art. 445-bis - conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 cod. proc. civ., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame".

In particolare, viene chiarito anche che il provvedimento finale adottato dal giudice nel procedimento speciale di accertamento del solo requisito sanitario "non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti", attinenti ad aspetti di carattere non sanitario da accertare nel procedimento ordinario.

Scarica pdf Cass. n. 9755/2019
Scarica pdf Cass. n. 22868/2021

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