Guida pratica al Processo Tributario Telematico (PTT), obbligatorio dal 1° luglio 2019, alla luce delle modifiche del decreto fiscale n. 119/2018

Processo Tributario Telematico: obbligatorio dal 1° luglio 2019

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Il Processo Tributario Telematico (PTT) è attivo dal 15 luglio 2017 su tutto il territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione a livello regionale iniziata il 1 dicembre 2015. Dopo un periodo iniziale in regime di facoltatività, dal prossimo 1° luglio il PTT diviene obbligatorio.

La novità è stata introdotta dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, collegato alla manovra di bilancio e convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 (in G.U. 18/12/2018, n. 293) che ha recato modifiche al d.lgs. n. 546 del 1992.


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Le innovazioni prevedono non solo l'obbligatorietà delle notifiche dei ricorsi telematici, ma anche del deposito telematico. Di conseguenza le notifiche a mezzo PEC avranno pieno valore legale, così come il deposito telematico, indipendentemente dalle modalità di notifica e deposito scelte della controparte.

L'utilizzo delle modalità telematiche rimarrà facoltativo per i soggetti a cui è consentito stare in giudizio senza assistenza tecnica, ovvero per le controversie tributarie di valore fino a 3.000 euro. Qualora vogliano farne uso dovranno previamente indicare l'indirizzo PEC, nel ricorso o nel primo atto difensivo. al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Notificazioni e depositi telematici

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La digitalizzazione delle fasi della notifica, del deposito del ricorso e dei documenti comporterà vantaggi notevoli per tutti gli attori del processo tributario in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso.

L'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/92, nella sua innovata formulazione, stabilisce che le parti, i consulenti e gli organi tecnici saranno tenuti a notificare e depositare gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163/2013 e nei successivi decreti di attuazione.

I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Deposito con modalità analogiche

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Il deposito con modalità analogiche, dunque diverse da quelle telematiche (raccomandata A/R o via ufficiale giudiziario), rimarrà consentito in via residuale in presenza di cause non prevedibili, ad esempio qualora il sistema informatico non funzioni per professionisti o per il MEF.

È il D.L. n. 119/2018 a precisare,a chiare lettere, che il deposito con modalità diverse da quelle telematiche può essere autorizzato solo in casi eccezionali, con provvedimento motivato, dal Presidente della Commissione tributaria o dal Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, oppure dal collegio, se la questione sorge in udienza.

Comunicazioni via PEC

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Le comunicazioni saranno effettuate anche mediante l'utilizzo della PEC. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti dovrà essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intenderà perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria, secondo le modalità previste dall'art. 16 del d.lgs. n. 546.

L'interpretazione autentica dell'art. 16-bis

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Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio ha puntato a porre fine a un contrasto in materia, fornendo un'interpretazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/92: la norma, nella vigenza della facoltatività del deposito telematico, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Potere di certificazione di conformità

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Il collegato alla legge Bilancio inserisce nel Decreto Legislativo n. 546/92 una norma che conferisce il potere dell'attestazione di conformità delle copie.

Per il deposito e la notifica telematica della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione e i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 82/2005.

Nel compimento dell'attestazione di conformità tali soggetti assumono a ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.

Tali atti e provvedimenti equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. Inoltre, la copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

Il Sistema informativo della Giustizia Tributaria

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Il Processo Tributario Telematico funziona attraverso il portale dedicato che consente di accedere al sistema informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT - PTT): previa registrazione, con l'accesso al nuovo applicativo, che ha integrato i servizi del PTT e tel Telecontenzioso, le parti potranno effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni.


Ai giudici tributari, ai contribuenti, ai professionisti e agli enti impositori sarà consentito consultare il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.

Documenti digitali e formati ammessi

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Per la trasmissione degli atti e dei documenti allegati si suggerisce di utilizzare il formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, con una dimensione massima consentita, per ciascun file, di 10 MB. Qualora il documento/atto sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.

Il nome del file è libero ma non può superare la lunghezza di 100 caratteri. Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. E' comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi.

Tutti i documenti e tutti gli allegati dovranno essere digitalmente firmati. La firma digitale prevista per il deposito degli atti è di tipo CAdES, che aggiunge l'estensione P7M a quella originaria del file (es. *.pdf.p7m).

Oltre alle funzionalità di base della firma del singolo documento, è possibile utilizzare la firma massiva o multipla, per firmare contemporaneamente più documenti: questa soluzione permette di selezionare un gruppo di documenti o gli stessi presenti all'interno di un'intera cartella e di firmarli con un'unica operazione.

Qualora il deposito non vada a buon fine, il sistema comunicherà via PEC, entro un massimo di 24 ore, l'esito negativo.


Foto: 123rf.com
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