La figura del quasi dipendente di creazione giurisprudenziale mira a tutelare maggiormente le nuove fattispecie di lavoro. Il caso Rider-Foodora deciso dalla Corte d'Appello di Torino

di Annamaria Villafrate - Ora c'è il "quasi dipendente", diverso sia dal lavoratore subordinato sia dal collaboratore. Una figura di creazione giurisprudenziale che mira a "garantire maggior tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito dell'evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando". Così si esprime la Corte d'Appello di Torino, chiamata a giudicare il contenzioso insorto tra i Foodora e i rider. Per i giudici di merito, i riders in sostanza non sono inquadrabili nè come lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 2094 c.c. e neppure come co.co.co. secondo quanto previsto dall'art. 409 n. 3 c.p.c. Devono piuttosto considerarsi collaboratori etero-organizzati dal committente secondo quanto previsto dall'art. 2 del dlgs n. 81/2015. Insomma dei "quasi dipendenti", autonomi per quanto concerne l'organizzazione e dipendenti nel momento in cui vengono riconosciuti titolari delle tutele garantite dal CCNL logistica e trasporto merci.

Il caso dei Riders di Foodora

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Tutti conoscono sicuramente il caso dei riders di Foodora. Lavoratori senza tutele che desiderano solo che il loro rapporto di lavoro venga considerato, per le modalità in cui si svolge, un regolare rapporto di di lavoro subordinato, con tutto ciò che ne consegue. per questo chiedono in primo grado corresponsione delle differenze retributive, la reintegrazione del posto di lavoro, le retribuzioni maturale dal giorno del licenziamento, il risarcimento del danno per violazione della normativa sulla privacy a causa del controllo a distanza esercitato dal committente durante il lavoro e per quella dell'art. 2087 c.c. Peccato che il giudice di merito non la pensi come loro. Le istanze infatti vengono respinte. I riders però non si arrendono e ricorrono in Appello, che accoglie parzialmente il ricorso e per la prima volta da una definizione particolare del rapporto di lavoro che lega i riders al proprio committente.

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Non c'è subordinazione senza l'obbligo di rispettare i turni

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Chiare le ragioni per le quali i riders non possono essere considerati lavoratori subordinati:

  • potevano rifiutarsi di dare la propria disponibilità ai vari turni richiesti dall'azienda;
  • non veniva richiesto di giustificare la loro decisione;
  • non dovevano cercare un sostituto per coprire il turno;
  • avevano la possibilità anche di revocare la disponibilità concessa e già accettata dall'azienda, per i turni di servizio.

L'attività è etero-organizzata? Si applica l'art. 2 del Jobs Act

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Escluso il vincolo di subordinazione, è necessario analizzare cosa prevede l'art. 2 del Dlgs n. 81/2015, ai sensi del quale "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."

La norma, secondo la Corte, individua un terzo tipo di rapporto di lavoro, che si pone a metà strada tra il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c) e la collaborazione prevista dall'art 409 n. 3 c.p.c. Questo terzo genere di rapporto non può essere considerato subordinato perché la norma riconosce al committente il potere di stabilire modalità, tempi e luoghi della prestazione, senza tuttavia attribuirgli il potere gerarchico e disciplinare tipico del lavoro dipendente.

Non è possibile tuttavia inquadrarlo come un co.co.co. A distinguere l'art. 2 del dlgs n. 81/2015 dalla collaborazione prevista dall'art 409 c.p.c n. 3 è infatti una sottilissima distinzione. Nei co.co.co i caratteri della prestazione sono definiti consensualmente, mentre nel rapporto di lavoro etero-organizzato il committente stabilisce unilateralmente l'organizzazione della prestazione, stabilendo, come nel caso dei riders, turni, destinazioni e tempi di consegna.

I riders? Dei "quasi dipendenti"

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L'art. 2 del dlgs n. 81/2015 non comporta quindi la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come vorrebbero i riders. La norma prevede infatti che possa applicarsi la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato anche a quei rapporti di collaborazione autonoma etero-organizzata in essere, che per questo, non perdono la loro natura.

Il riders infatti, stando alla Corte di Torino sono lavoratori "autonomi", anche se per tutti gli altri aspetti (sicurezza, retribuzione, inquadramento professionale) ad essi è applicabile la disciplina prevista dal CCNL logistica e trasporti merci per i dipendenti di V livello, ossia fattorini addetti alla presa e alla consegna.

Una norma, l'art 2 del Jobs Act, che si presta ad essere utilizzata per le nuove e complesse forme di collaborazione in cui la tecnologia riveste un ruolo preminente. Una vittoria per i riders, che a fronte di questa sentenza, sono stati riconosciuti titolari di diritti legittimi.

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Scarica pdf Corte AppelloTorino sentenza n. 26-2019

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