Il perdono giudiziale ex art. 169 c.p. è una causa di estinzione del reato che il codice penale prevede solo in favore dei minori di anni 18 ma maggiori di anni 14

Cos'è il perdono giudiziale

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Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato che il codice penale prevede solo in favore dei minori di anni 18. Si chiama "perdono" perché il giudice, anche se accerta che il minore ha commesso il reato lo assolve con sentenza irrevocabile. Per minore di anni diciotto si intende il soggetto che ha comunque già compiuto gli anni quattordici, che è l'età minima prevista per l'imputabilità.

La norma di riferimento che stabilisce le condizioni per l'applicazione del perdono giudiziale è l'art. 169 c.p.

Il fatto che il perdono comporti l'estinzione del reato non significa che dello stesso non resti traccia. La legge infatti prevede che il provvedimento con cui si dispone il perdono giudiziale debba essere iscritto sul casellario, con inevitabili conseguenze, anche nel momento in cui il soggetto, laddove perdonato, dovesse decidere di partecipare a un concorso pubblico.

Da precisare che il perdono giudiziale per i minori di anni diciotto non può essere concesso sempre e comunque. Tuttavia va sempre considerato durante il processo e la negata concessione deve essere motivata (così Cass. n. 26025/2022).

Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto

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Come anticipato, l'art. 169 c.p prevede determinate condizioni per la concessione del perdono giudiziale:

"Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a cinque euro, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta."

Quando e a quali condizioni può essere concesso il perdono giudiziale

Dalla lettura della norma emerge quindi che, il perdono giudiziale può essere concesso sono in determinate situazioni e a certe condizioni. In particolare il perdono giudiziale:

  • può essere concesso dal giudice sia prima del rinvio a giudizio che successivamente, ovvero a giudizio completato. In questi casi però il giudice deve ritenere che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati dopo aver valutato la gravità del reato desumendola da quanto previsto dall'art 133 c.p;
  • non può essere concesso se il minore, come previsto dal n. 1 primo capoverso art 164 cp: "ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale";
  • non può in ogni caso essere concesse per più di una volta.

In realtà alla regola della concessione del perdono giudiziale per una sola volta, la Corte Costituzionale ha previsto delle eccezioni. Il perdono infatti può essere concesso nuovamente se:

  • per i reati legati a quello per il quale è stato concesso il perdono dal vincolo della continuazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 108 del 5 luglio 1973);
  • se per il nuovo reato commesso prima della sentenza di perdono la pena prevista, cumulata a quella precedente, non superi comunque i limiti di applicabilità del perdono (Corte Costituzionale sentenza n. 154 del 7 luglio 1976).

La Cassazione sul perdono giudiziale

Anche la Cassazione si è espressa più volte in materia, affermando che il perdono giudiziale non può essere concesso in presenza di precedente condanna definitiva.

Nella sentenza n. 37319/2019, la quinta sezione penale della Suprema Corte ha chiarito, infatti, che in materia di condizioni ostative alla concessione del perdono giudiziale per i minorenni, per condanna precedente deve intendersi quella che è divenuta definitiva prima della decisione sul beneficio.

Gravità del reato

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Dalla lettura dell'art 169 c.p emerge anche un altro aspetto che il giudice deve considerare prima di concedere il perdono giudiziale. Perché un minore possa essere "perdonato"l giudice deve ritenere che in futuro si asterrà dal commettere altri reati. Da quali elementi può desumere tutto questo? L'art. 169 c.p rinvia a questo proposito all'art 133 c.p, dedicato alla valutazione della gravità del reato ai fini dell'applicazione della pena.

Questi gli elementi previsti dalla norma da cui il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale,

  • può desumere la gravità del reato commesso dal minore:
  • natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione;
  • gravità del danno o del pericolo provocato alla persona offesa dal reato;
  • intensità del dolo o grado della colpa;
  • capacità a delinquere del colpevole desumibile dai motivi che spingono il reo a delinquere, dal suo carattere, da precedenti penali e giudiziari, dalla sua condotta di vita, antecedente, contemporanea o successiva al reato e infine dalle sue condizioni individuali, familiari e sociali.

Iscrizione casellario giudiziale

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Una volta analizzati i presupposti per la concessione del perdono giudiziale, che cosa accade per quanto riguarda l'iscrizione sul casellario giudiziale, una volta che lo stesso è stato concesso?

A questa domanda risponde direttamente il comma 4 dell'art 5 del DPR n. 313/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, (di casellario giudiziale europeo) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di recente aggiornato da decreto legislativo n. 122/2018.

La disposizione prevede infatti che: "Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa."

Perdono giudiziale e concorsi pubblici

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L'iscrizione al casellario giudiziale può quindi creare dei problemi futuri al minore. Pensiamo a un ragazzo che finiti gli studi decida di partecipare a un concorso pubblico. In questo caso, quali sono gli effetti dell'iscrizione del provvedimento del perdono giudiziale sulla sua possibilità di prendere parte al concorso?

Stando a quanto stabilito dall'art 5 del DRP 313/2002 la cancellazione dal casellario giudiziale si ottiene al compimento dei 21 anni di età.

Ora, nei bandi di concorso però viene in genere richiesto di indicare di non aver riportato condanne anche se è stata concessa l'amnistia, l'indulto, il condono o il perdono giudiziale. Occorre quindi leggere attentamente ogni volta che cosa richiede il bando. Nel caso in cui venga richiesta questa indicazione, anche se il minore ha ormai superato i 21 anni di età e nessuna traccia compare sul casellario, egli deve indicarlo. In caso contrario potrebbe rischiare la condanna per falso in atti.

Perdono giudiziale o sospensione condizionale della pena?

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In alternativa al perdono giudiziale nei confronti del minore il giudice può decidere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o ricorrere all'istituto della messa alla prova. Molti però si chiedono se per il minore non sia più favorevole l'applicazione della sospensione condizionale della pena, visto che:

  • al pari del perdono giudiziale, estingue il reato;
  • l'art. 163 comma 2 precede questa misura anche in favore dei minori di anni diciotto.

Analizzando questo istituto però appare immediatamente che esso si rivela meno favorevole del perdono giudiziale. Prima di tutto perché è revocabile dal giudice. In secondo luogo perché produce gli effetti dell'estinzione dopo cinque anni dalla condanna per i delitti e dopo due anni per le contravvenzioni, solo se il condannato nel frattempo non commette nuovi reati.

Riabilitazione

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Affrontato il tema del perdono giudiziale è necessario capire infine come avviene la riabilitazione del minore. Vero che il perdono giudiziale è una "possibilità" che l'ordinamento riconosce al giudice per evitare di calcare troppo la mano su un soggetto che magari, per immaturità, ha commesso un reato. Questo non significa però che il minore possa considerarsi totalmente riabilitato all'indomani del perdono giudiziale.

L'art 24 del Regio decreto Legge n. 1404 del 20 luglio 1934 che ha istituito i Tribunali per i minorenni, prevede infatti che "Per i fatti commessi dai minori degli anni 18, sia che abbiano dato luogo a condanna, sia a proscioglimento, é ammessa una riabilitazione speciale, che fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale."

Procedimento

Il procedimento di riabilitazione, che riguarda il maggiore di età, che non ha ancora compiuto i 25 anni e non è più sottoposto a pena o misure di sicurezza, può essere intrapreso:

  • su domanda dell'interessato;
  • su richiesta del pubblico ministero
  • d'ufficio;

Competente è il Tribunale dei minori della dimora abituale del minore. Il tribunale esaminati i precedenti del minore, gli atti che lo riguardano, assume informazioni sulla sua condotta in famiglia, a scuola, sul posto di lavoro, nelle eventuali associazioni sportive frequentate e, se ritiene che il minore sia "completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione."

Ad un primo esame può però accedere che il Tribunale non ritenga raggiunta la prova per concedere la riabilitazione. In questo caso può rinviare l'esame purché lo faccia entro il compimento dei 25 anni di età.

La decisione finale viene assunta in Camera di Consiglio, senza la presenza dei difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero e chi esercita la potestà o la tutela. Il provvedimento di riabilitazione deve essere annotato nelle sentenze che riguardano il minore e una copia deve essere trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del comune di nascita e di abituale dimora del minore, nonché alle rispettive autorità provinciali di P. S.

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