L'incapacità dei testimoni citati dal trasportato non sussiste ove l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava non contesti l'avvenuta verificazione del sinistro
di Gianfranco Apollonio - Nel caso di azione diretta promossa dal trasportato nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo ospitante, il danneggiato dovrà solo dimostrare di avere subito un danno ma non anche la dinamica del sinistro, trattandosi di accertamento irrilevante per la risarcibilità dello stesso. Per tale motivo, la incapacità dei testi citati dal trasportato non viene in considerazione allorquando l'assicurazione del veicolo trasportante non metta in discussione l'incidente quanto al suo reale accadimento. Questo il principio affermato dall'ordinanza della Cassazione n. 1279 del 18.01.19 (sotto allegata).

Il caso

Un terzo trasportato impugnava la sentenza del Giudice di Pace con cui era stata rigettata la sua domanda di risarcimento, ex art. 141 d.lgs. n. 209/05 (c.d. Codice delle Assicurazioni), nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro.

Il tutto traeva origine da un tamponamento multiplo e vedeva in qualità di testi il conducente dell'auto tamponata su cui era trasportato l'appellante e quello della vettura tamponante (a sua volta tamponata da altro veicolo).

L'appello veniva respinto dal Tribunale adito sull'assunto, tra l'altro, che i testimoni chiamati a deporre dal trasportato sulla dinamica del sinistro fossero da ritenere incapaci, avendo un interesse alla controversia.

La decisione della Corte

La Cassazione specifica che l'elemento di discrimine per poter valutare la capacità a testimoniare è dato dall'interesse concreto e attuale, e non ipotetico, che potrebbe avere un teste all'esito di un giudizio in cui viene chiamato a deporre.

Dove si prospetti un potenziale conflitto di interessi tra parti e testimoni, sarà necessario valutare quello del teste sulla base del suo particolare interesse all'esito della controversia e sulle circostanze su cui è chiamato a deporre.

In applicazione dei su indicati principi, per valutare l'interesse attuale e concreto del terzo trasportato in caso di azione diretta contro l'assicurazione del veicolo su cui viaggiava è necessario considerare che lo stesso dovrà dimostrare di avere subito un danno a seguito del sinistro ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamenti irrilevanti ai fini del risarcimento richiesto.

Più in generale - proseguono i Giudici - l'incapacità a testimoniare dei testi citati dal terzo non viene in gioco ove dalla compagnia del trasportante, chiamata a risarcire direttamente il terzo trasportato, non sia messo in discussione l'incidente quale causa dei danni riportati dal trasportato.

Nel caso concreto, l'interesse di quest'ultimo è correlato all'onere di dimostrare il nesso eziologico tra le lesioni lamentate e l'incidente, in massima parte affidato all'esito della prova orale e alle prove documentali offerte (tra cui modulo di constatazione amichevole e certificazioni mediche) ove difettino, come nel caso in specie, i rilievi delle forze dell'ordine e/o l'intervento dell'autoambulanza.

La Corte ha, pertanto, annullato la sentenza, rinviando al Tribunale per una diversa valutazione dell'interesse dei testi nei termini come sopra indicati.

Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 1279/2019

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