La polizia municipale ha la qualifica di polizia giudiziaria solo in servizio, per cui è invalida la multa elevata da un comandante in abiti civili

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 2748/2019 della Cassazione (sotto allegata) accoglie il ricorso di un conducente, condannato per aver effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione, a cui era stata elevata una multa da un comandante della polizia municipale fuori servizio. Gli Ermellini, in linea con precedenti sentenze, precisano infatti che, a differenza di altre forze di polizia, come Carabinieri, Polizia Stradale e Guardia di Finanza, quella municipale ha la qualifica di polizia giudiziaria solo in servizio.

La vicenda processuale

Il Tribunale conferma la sentenza del Giudice di Pace, rigettando l'opposizione dell'utente della strada avverso il verbale con cui la polizia municipale competente gli aveva contestato la violazione dell'art. 148 del codice della strada "per avere effettuato un sorpasso a velocità non adeguata in prossimità di un'intersezione."Il soccombente ricorre in Cassazione contestando, tra i vari motivi, il fatto che il verbale di contestazione era stato redatto da un comandante della polizia municipale fuori servizio.

Multa invalida se elevata da un vigile fuori servizio

Con ordinanza n. 2748/2019 la Cassazione accoglie il ricorso, rilevando come il giudice d'appello abbia travisato il contenuto della Cassazione penale n. 35099/2015, secondo la quale, conformemente a precedenti sentenze della Corte: "Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. pen. e 5 legge 3 luglio 1986 n. 65, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio.

I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purché si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio."

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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 2748-2019

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