Il reato di blocco stradale è commesso da chi ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata ed è punito con la reclusione da 1 a 6 anni

Blocco stradale e decreto sicurezza

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Il blocco stradale è tornato a essere reato per effetto del decreto sicurezza del 2018: originariamente prevista come illecito penale, tale fattispecie era stata infatti depenalizzata nel 1999.

La sua disciplina è dettata dal decreto legislativo n. 66/1948 che, nella sua originaria formulazione precedente alla depenalizzazione, prevedeva quali reati sia il blocco della strada ferrata e l'ostacolo alla navigazione, sia il blocco della strada ordinaria, punendo ambedue le condotte illecite con la reclusione da uno a sei anni.

L'art. 1-bis, introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio operata dal d.lgs. n. 507/1999, aveva invece depenalizzato l'ipotesi del blocco di strada ordinaria, lasciando il solo blocco ferroviario nell'alveo del diritto penale.

La nuova configurazione penale della condotta, ridisegnata dalla legge sicurezza, è stata disposta dal legislatore al fine di rispondere compiutamente all'esigenza di garantire, ai massimi livelli, il diritto alla libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione

, mediandone il disagio o la compressione derivante dall'esercizio di altri interessi e libertà contrapposti, quali la libertà di manifestazione o di sciopero. Diritti dei quali dovrà tenersi indubbiamente conto nell'attribuire illiceità alle condotte di blocco stradale.

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Blocco stradale: le condotte illecite

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A seguito delle modifiche di cui al decreto sicurezza, si prevedono oggi due diverse tipologie di condotta illecita inquadrabile come blocco stradale:

  • deporre o abbandonare congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata;
  • ostruire o ingombrare una strada ordinaria o ferrata in qualunque modo, intendendo che tale condotta possa essere concretizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quale ad esempio lasciare sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli.

Cosa si intende per strada

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Sul funzionamento della fattispecie, e in particolare sulle norme riguardanti la circolazione stradale, sono stati forniti precisi chiarimenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale nella circolare n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 (sotto allegata).

Con il termine "strada ordinaria", spiega il Viminale, la norma intende qualsiasi strada diversa da quella ferrata che è destinata alla circolazione delle persone e delle cose. Sebbene non espressamente definito dal d.lgs. n. 66, perciò, il concetto di strada ordinaria andrà interpretato in base delle norme che nell'ordinamento si interessano della materia, in particolare del Codice della Strada che definisce la strada quale "area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali" (art. 2, comma 1 , C.d.S.).

Sulla base di tale definizione, perciò, il reato di cui si parla potrà essere commesso solo se le condotte criminose da esso previste siano poste in essere su aree ad uso pubblico. Ne restano escluse, invece, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico che, secondo le disposizioni richiamate, non sono considerate strade.

Del resto, appare evidente che la finalità della norma non è quella di tutelare il diritto di fruizione di un fondo privato non aperto alla circolazione da parte del proprietario, ma quello di garantire la libera e sicura circolazione sulle strade.

Soggetto attivo ed elemento soggettivo

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Il delitto di blocco stradale può essere consumato da chiunque purché, in concreto, sia dimostrata la sua intenzione di impedire od ostacolare la libera circolazione sulla strada ordinaria o ferrata attraverso le citate condotte.

Pertanto, la semplice sosta ovvero l'abbandono di un veicolo sulla strada non può configurare il reato in oggetto se non è provato che la condotta sia alimentata dal dolo specifico di impedire od ostacolare la circolazione e non solo dall'esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito.

Blocco stradale: pena e aggravanti

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Il reato di blocco stradale è punito con la reclusione da uno a sei anni e le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

In tali ultimi casi, naturalmente, resta impregiudicata la possibilità di denunciare il responsabile del blocco stradale anche per altri reati configurabili, quali, a titolo esemplificativo, omicidio stradale, lesioni personali, violenza privata, ecc.

Tali reati infatti, avendo diversa oggettività giuridica, concorrono con quello di blocco stradale anche in ragione del fatto che il legislatore non ha fatta salva l'applicazione dell a disposizione di cui si parla nei casi in cui ricorrano altri o più gravi reati.

Misure precautelari in caso di flagranza

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Trattandosi di reato non colposo, i cui limiti edittali rientrano tra quelli previsti dall'art. 381 c.p.p., se ne ricorrono le condizioni, è sempre ammesso l'arresto in flagranza di reato. Naturalmente, tale misura precautelare dovrà essere opportunamente valutata, soprattutto in funzione della concreta compressione del diritto di libera circolazione che ha determinato la condotta del responsabile.

In sostanza, apparirà giustificata solo in virtù della particolare gravità della condotta posta in essere, anche in ragione dei luoghi e dei tempi in cui si sia consumata l'azione criminosa ovvero dall'impiego concomitante della violenza sulle persone o sulle cose.

Blocco stradale: il sequestro dei veicoli

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La circolare del Viminale ha anche precisato che, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 213, comma 4, C.d.S. (come modificato dall'art. 23-bis del DL 113/2018), il veicolo con il quale è commesso il reato potrà essere oggetto di sequestro e confisca amministrativa, secondo la procedura dello stesso art. 213.

In tali casi, perciò, il veicolo utilizzato per realizzare la condotta costituente il blocco stradale sarà immediatamente sottoposto a sequestro da chi ha accertato il reato e, salvo motivi ostativi soggettivi o oggettivi, sarà affidato in custodia alla persona che lo conduceva ovvero al proprietario o ad altro obbligato in solido prontamente reperibili che lo devono immediatamente spostare o trasportare nel luogo indicato di custodia.

Dal rapporto di strumentalità sopraindicato tra il veicolo e la condotta criminosa, ne consegue che, l'azione consapevole ed intenzionale di commettere quel reato attraverso l'uso del veicolo, debba essere provata.

Quando il blocco stradale è illecito amministrativo

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Per effetto della modifica dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 66/1948, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. Si tratta di un comportamento punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa che può consistere anche in una mera resistenza passiva della persona che, in piedi o seduta, si colloca sulla strada e ostruisce la libera circolazione.

Anche tale illecito, come già detto per il reato di blocco stradale, può essere commesso unicamente sulla strada come definita dall'art. 2 del C.d.S.; inoltre la violazione andrà contestata alla persona che impedisce la libera circolazione, secondo le regole procedurali della L. 689/81.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per eventuali reati ipotizzabili quando, ad esempio, alla condotta passiva si associa la resistenza o la violenza contro chi tenta di far spostare la persona dalla strada (art. 336 e 337 c.p.), ovvero un'interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.).

Quando il comportamento illecito sopraindicato si inserisce all'interno di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la medesima sanzione prevista per l'autore materiale sopraindicato si applica anche ai promotori e agli organizzatori.

Scarica pdf Circolare Ministero dell'Interno DL Sicurezza 10/1/2019

Foto: 123rf.com
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