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Avv. Laura Bazzan 

Definizione e presupposti dell'obbligazione solidale

Ai sensi dell'art. 1292 del codice civile l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno possa essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri (cd. solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (cd. solidarietà attiva). 

Per la sussistenza di un'obbligazione solidale, pertanto, sono necessari i seguenti presupposti: almeno una delle parti (creditrice o debitrice) deve essere soggettivamente complessa, la prestazione da eseguire deve essere la medesima (stessa causa e uguale contenuto) potendo eventualmente differire soltanto nelle modalità di adempimento, la fonte dell'obbligazione deve essere unica (la dottrina minoritaria, tuttavia, ammette anche fonti collegate in modo da costituire un complesso unitario). 

È appena il caso di precisare, quindi, che in caso di obbligazione solidale, i rapporti obbligatori sono tanti quanti sono i debitori o i creditori ma la prestazione rimane una sola. 

Poiché la pluralità di obbligazioni presuppone un interesse comune, inoltre, di regola non si trasmettono agli altri cointeressati gli effetti pregiudizievoli mentre si trasmettono quelli favorevoli (cfr. artt. 1305-1310 c.c.).

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Rapporti esterni ed interni


La solidarietà è destinata ad operare unicamente nei rapporti esterni: secondo quanto previsto dall'art. 1298 c.c., infatti, non è configurabile il vincolo di solidarietà nei rapporti tra concreditori o tra condebitori e, di conseguenza, l'obbligazione è suddivisa in parti uguali salvo che risulti diversamente. Tale regola trova applicazione ogniqualvolta l'obbligazione solidale non sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei creditori o dei debitori. Tanto dal lato attivo che dal lato passivo, le eccezioni comuni (quali la nullità dell'obbligazione o la prescrizione) possono essere opposte, rispettivamente, da ogni creditore nei confronti del debitore e da ogni debitore nei confronti del creditore; le eccezioni personali (quali l'annullabilità per vizio del consenso), invece, in caso di solidarietà attiva, non possono essere dal debitore opposte agli altri creditori e, in caso di solidarietà passiva, il debitore non può opporre le eccezioni personali agli altri debitori (art. 1297 c.c.).

Solidarietà dal lato passivo


La solidarietà tra condebitori si presume, ex art. 1294 c.c., quando dal titolo o dalla legge non risulti altrimenti. L'effetto pratico di tale presunzione iuris tantum è costituito dal rafforzamento del diritto del creditore, agevolato nell'esazione del proprio credito dalla pluralità dei soggetti passivi a cui potersi rivolgere per ottenere l'adempimento; dal lato passivo, per contro, la solidarietà costituisce un aggravamento del vincolo poiché ogni debitore si trova a dover garantire anche per gli altri.

Solidarietà dal lato attivo


La solidarietà tra concreditori, a differenza di quella passiva, non si presume ma deve essere espressamente prevista. In assenza di specifica previsione legale o consensuale, pertanto, il debitore con controparte plurisoggettiva è obbligato al pagamento frazionato verso ciascun creditore e non sarebbe liberato verso gli altri se effettuasse il pagamento integrale nei confronti di uno soltanto di essi. Novazione, remissione, compensazione e ogni altro fatto estintivo dell'obbligazione riferibile ad uno soltanto dei creditori, evidentemente, non comportano l'estinzione del debito ma unicamente la diminuzione del suo ammontare.

Pagamento


In caso di solidarietà passiva, il pagamento effettuato da uno dei condebitori, ove totale, estingue interamente l'obbligazione, ove parziale, riduce l'ammontare complessivo dell'obbligo. Quando l'adempimento è totale, pertanto, ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri condebitori con possibilità del debitore pagante di agire in regresso nei confronti degli stessi condebitori. In caso di solidarietà attiva, la scelta di pagare uno o l'altro dei concreditori spetta liberamente al debitore fino a quando, ai sensi dell'art. 1296 c.c., uno dei concreditori prevenga gli altri con domanda giudiziale.

Azione di regresso


Il condebitore che provveda per intero al pagamento dell'obbligazione ha diritto di rivolgersi in regresso agli altri debitori solidali per ottenere dagli stessi il pagamento della parte per la quale ciascuno era obbligato. L'art. 1299 c.c., quindi, prevede sostanzialmente una surroga legale per effetto della quale il debitore adempiente subentra nei diritti del creditore soddisfatto nei confronti dei condebitori ma, qualora uno dei condebitori sia insolvente, la perdita viene ripartita tra tutti gli altri, debitore adempiente incluso, e ciò anche quando il condebitore insolvente sia quello nel cui interesse esclusivo era stata assunta l'obbligazione.

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