L'obbligazione divisibile o parziaria di cui all'art. 1314 c.c. permette a ogni debitore di liberarsi pagando la propria parte di debito

Cosa sono le obbligazioni divisibili e indivisibili

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Il codice civile distingue tra obbligazioni divisibili e obbligazioni indivisibili, dettando un'apposita disciplina al riguardo, al fine di regolare i diritti e gli obblighi dei creditori e dei debitori nelle varie situazioni che possono venirsi a creare.

L'obbligazione divisibile o parziaria

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L'obbligazione divisibile, detta anche obbligazione parziaria, è quella in cui si può configurare un adempimento parziale (ad esempio la consegna di due oggetti distinti).

Ebbene, in tal caso, in base al disposto dell'art. 1314 c.c., in presenza di più debitori, ciascuno di questi è obbligato solo limitatamente alla sua parte e, analogamente, in presenza di più creditori, ognuno di questi ha diritto di pretendere solo la soddisfazione della propria parte di credito.

In altri termini, quando l'obbligazione è divisibile, tra i vari debitori e tra i vari creditori non ricorre alcun vincolo di solidarietà.

Rapporti con il principio di solidarietà

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Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1292 c.c., il vincolo di solidarietà, quando operante, dà facoltà a ciascun creditore di esigere l'intera prestazione dal debitore (con conseguente liberazione di quest'ultimo), e analogamente consente al singolo creditore di pretendere il totale adempimento da qualunque debitore (con conseguente liberazione degli altri debitori, nei cui confronti chi ha pagato avrà diritto di regresso).

Del resto, il principio di solidarietà, previsto come regola generale dal lato passivo dell'obbligazione, in base all'art. 1294 c.c. (secondo cui i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente), deve lasciare il passo a quanto previsto in tema di parziarietà dall'art. 1314 c.c., come più volte ribadito da autorevole giurisprudenza in tema, ad esempio, di condominio (v. Cass. nn. 199/2017 e 9148/2008) o di eredità (v. il nostro approfondimento sull'art. 752 c.c.).

L'obbligazione indivisibile

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L'obbligazione indivisibile, invece, trova la sua disciplina nel dettato dell'art. 1316 c.c., secondo cui si ha indivisibilità quando la prestazione "ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti".

Come esempio di obbligazione indivisibile per natura si pensi all'obbligo, ricadente su più debitori, di consegnare un animale vivo (indivisibilità assoluta). Si ha, invece, indivisibilità relativa quando le parti stabiliscono di comune accordo di considerare indivisibile un'obbligazione di per sé suscettibile di adempimento parziario: ad esempio, la consegna di due oggetti diversi, da eseguirsi pertanto in un'unica prestazione.

Indivisibilità e solidarietà

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Per espressa previsione normativa (art. 1317 c.c.), nell'ambito delle obbligazioni indivisibili torna a farsi applicazione del principio di solidarietà, in quanto compatibile.

Pertanto, se l'obbligazione è indivisibile, il creditore può esigere l'intera prestazione da ciascun debitore e, similmente, ogni creditore può esigere l'intera prestazione dal debitore.

Una particolare regola è dettata dall'art. 1318 c.c., secondo cui "l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore o di quelli del creditore". Gli eredi, pertanto, rimangono obbligati ad eseguire la prestazione per intero: ciò crea una diversità di disciplina rispetto a quanto previsto in tema di solidarietà dall'art. 1295 c.c., secondo cui l'obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.


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