Il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito del Coa di Parma teso ad appurare se chi ha svolto per 18 anni funzioni di giudice di pace possa iscriversi all'albo degli avvocati
di Marina Crisafi - Il giudice di pace non può essere iscritto di diritto nell'albo degli avvocati. È quanto ribadito dal Consiglio Nazionale Forense con parere n. 86 (rel. Amadei) pubblicato il 21 dicembre 2018 sul sito del Codice deontologico in risposta al quesito del Coa di Parma.

Il quesito del Coa di Parma

Il Consiglio dell'Ordine di Parma chiedeva al Cnf "se un laureato in legge che per 18 anni abbia svolto le funzioni di Giudice di Pace, possa essere iscritto all'Albo Avvocati". Il quesito ipotizza astrattamente che l'incarico suddetto possa essere equiparato a quello di vice pretore onorario e si pone il problema "se l'attuale disciplina dettata dall'art. 2 L. 31.12.12 n. 247 debba ritenersi integralmente sostitutiva di quella regolamentata dall'art. 30 R.D.L. 27.11.33 n. 1578, "con particolare riferimento all'ipotesi di cui alla lettera f) del richiamato art. 30".

Giudice di pace no iscrizione di diritto albo avvocati

Per il Cnf, la risposta non può che essere negativa. Innanzitutto, ricorda il Consiglio, richiamando la giurisprudenza del Cnf e delle Sezioni Unite della Cassazione, le funzioni del Giudice di Pace non sono equiparabili a quelle del magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario.
Si è affermato, infatti, si legge nel parere, che "attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l'incontestabile differenza che corre tra la posizione del magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del giudice onorario che non è chiamato a sostenere alcun esame" (Sent. CNF 28.12.2009 n. 219). Quanto alla giurisprudenza della Cassazione, anche le SS.UU. (con decisione n. 8737/2008) si sono espresse nel senso che "la disposizione dell'art. 1, comma 2 della legge n. 374/1991, secondo cui i giudici di pace appartengono "all'ordine giudiziario", ha portata meramente formale e non ne sancisce la organica appartenenza all'ordine giudiziario; perciò, l'esercizio delle funzioni di giudice di pace […] non può consentire l'iscrizione di diritto del giudice di pace nell'albo degli avvocati per il mero decorso dell'arco temporale stabilito ex lege".
Per cui, conclude il Cnf, l'impossibilità di equiparare il giudice di pace al giudice ordinario è assorbente di ogni altra questione. Ergo, "il giudice di pace non può essere iscritto all'Albo Avvocati per il solo fatto di aver svolto le funzioni giudicanti conferitegli".


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