I requisiti del reddito di cittadinanza vengono richiesti dall'art. 2 del dl n. 4/2019 riguardano residenza, cittadinanza, reddito, patrimonio e assenza di condanne penali

Reddito di cittadinanza: requisiti reddituali, soggettivi e familiari

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I requisiti reddituali, soggettivi e familiari necessari per il riconoscimento del reddito di cittadinanza sono contemplati dall'art. 2 del decreto legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.

Requisiti che il nucleo familiare deve possedere contemporaneamente e cumulativamente nel momento in cui presenta la domanda per il reddito di cittadinanza e per tutta la durata in cui viene erogata la misura.

Trattasi di requisiti di natura soggettiva, reddituale e patrimoniale, vediamoli nello specifico.

Cittadinanza

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Il primo requisito soggettivo necessario per accedere al reddito di cittadinanza e che da il nome alla misura è la cittadinanza.

Il richiedente che presenta domanda deve infatti essere in possesso della cittadinanza italiana o europea, ovvero un suo familiare deve essere titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente o essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Residenza

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L'altro requisito soggettivo di cui deve essere in possesso il nucleo familiare che vuole accedere al reddito di cittadinanza riguarda la residenza.

In particolare il nucleo familiare richiedente deve risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, da considerare nel momento in cui si presenta la domanda, continuativi.

Requisiti reddituali e patrimoniali reddito di cittadinanza

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Per quanto riguarda il requisito reddituale, ai fini della concessione della misura, si tiene conto della condizione economica dell'intero nucleo familiare.

Requisito reddituale

  • Il reddito del nucleo familiare del soggetto richiedente non deve superare il valore ISEE di 9.360 euro annui. In relazione ai nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato in base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
  • il valore del reddito familiare deve essere inferiore ad una soglia di 6000 euro moltiplicata per il parametro corrispondente correlato della scala di equivalenza prevista dall'art. 2 comma 4 del decreto. Soglia incrementata fino a 9.360 euro se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in locazione, come da DSU presentata ai fini ISEE.

Escluso dalla misura il componente del nucleo familiare disoccupato per dodici mesi successivi, se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, a meno che queste non siano state presentate per giusta causa.

Requisito patrimonio immobiliare e mobiliare

  • Il patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione familiare, non può superare i 30.000 euro;
  • il valore del patrimonio mobiliare non può essere superiore alla soglia massima di 6.000 euro, con un aumento consentito di 2.000 euro per ogni componente familiare oltre il primo, fino a un massimo di 10.000 euro, ulteriormente incrementabili di 1000 euro per ogni figlio successivo al secondo, di altri 5.000 euro per ogni familiare affetto da disabilità che salgono euro 7.500 se il familiare è affetto da una condizione di grave disabilità o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
  • Nessuno dei componenti del nucleo può essere intestatario "a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti". A questa regola fanno eccezione gli autoveicoli e i motoveicoli che beneficiano di una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
  • "Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Requisiti reddituali e patrimoniali stranieri

In relazione ai requisiti reddituali e patrimoniali e alla composizione del nucleo familiare, i cittadini di paesi che non fanno parte dell'Unione Europa devono presentare "apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana."

Regola questa che non vale per i cittadini extra UE quando:

  • sono in possesso dello status di rifugiato politico;
  • le convenzioni internazionali dispongano diversamente;
  • risulta oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni suddette.

Reddito di cittadinanza: assenza di condanne

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Ai requisiti di natura soggettiva, reddituale e patrimoniale appena visti se ne affianca uno di particolare importanza, che riguarda l'assenza di condanne penali.

Il soggetto che presenta domanda per il reddito di cittadinanza non deve essere infatti sottoposto a misura cautelare, adottata anche dopo la convalida del fermo o dell'arresto e nei 10 anni precedenti non deve aver riportato condanne definitive in relazione ai reti elencati nell'art. 7 comma 3 del decreto legge 4/2019.

Trattasi in particolare di reati contemplati:

  • dai seguenti articoli del codice penale: 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter;
  • dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis. 1 del codice penale;
  • dall'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
  • Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del
  • Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  • dall'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
  • 25 luglio 1998, n. 286.

L'esclusione dalla misura vale anche in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti per i soliti reati. La presenza di condanne per i suddetti reati comporta la revoca della misura da parte dell'INPS, se già erogata, con l'impossibilità di presentare nuovamente la domanda per il reddito di cittadinanza, se non siano decorsi 10 anni dalla condanna.

Leggi anche Il reddito di cittadinanza


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