Guida completa alla pace fiscale, introdotta dal decreto n. 119/2018 che prevede anche la rottamazione-ter e lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro

di Annamaria Villafrate - Il decreto fiscale 2019 ha introdotto delle importanti novità per i contribuenti, le cui conseguenze sono ancora oggi vive, dando spazio alla rottamazione ter, allo stralcio dei debiti inferiori a 1000 euro, al condono per associazioni e società sportive dilettantistiche e alle altre misure che hanno, non solo la finalità di recuperare risorse, ma anche di avvicinare Fisco e contribuenti, attraverso la cosiddetta pace fiscale. Vediamo di cosa si tratta:

Cos'è e come funziona la pace fiscale in breve

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In sostanza, la pace fiscale è un progetto che consente ai contribuenti di definire i propri debiti e dire addio alle cartelle con diverse modalità.

Essa, in particolare, si articola nel saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti il cui ISEE non supera i 20mila euro, nel saldo e stralcio delle cartelle fino a mille euro, nella rottamazione-ter e nella definizione agevolata delle liti tributarie in essere.

Pace fiscale: quando entra in vigore

La pace fiscale è entrata in vigore a partire insieme al decreto legge n. 119 del 2018, che è il testo normativo che la ha prevista.

Pace fiscale saldo e stralcio

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In particolare, il saldo e stralcio dedicato ai contribuenti con ISEE non superiore a 20mila euro permette il pagamento parziale dei debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

Più precisamente, chi ha un ISEE fino a 8.500 euro può pagare il 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, chi ha un ISEE compreso tra 8.500,01 e 12.500 euro il 20% e chi ha un ISEE tra 12.500,01 e 20.000 euro il 35%.

Bisogna comunque aggiungere al dovuto le somme a titolo di aggio e spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

In ogni caso, il saldo e stralcio riguarda solo le persone fisiche ed è limitato ad alcune specifiche tipologie di debiti, ovverosia i debiti derivanti da imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli artt. 36-bis d.p.r. n. 600/1973 e 54-bis d.p.r. n. 633/1972 a titolo di tributi interessi esenzioni e i debiti derivanti dai contributi per l'iscrizione a casse previdenziali professionali o a gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps, eccezion fatta per quelli richiesti dopo l'accertamento.

Per tale tipologia di debito, il saldo e stralcio è possibile anche per le persone fisiche per le quali sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge n. 3/2012, a prescindere dall'ISEE, che potranno pagare il 10% dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione.

Definizione agevolata

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Il decreto prevede molteplici ipotesi di definizione agevolata. Vediamo in questo paragrafo alcune delle ipotesi principali.

Definizione agevolata processi verbali di contestazione

Innanzitutto, la definizione agevolata prevista dall'art 1 del decreto fiscale consente al contribuente di definire i processi verbali di constatazione consegnati prima dell'entrata in vigore del decreto fiscale, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni contenute nel verbale relativamente:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali e ritenute;
  • imposte sostitutive;
  • imposta regionale sulle attività produttive;
  • imposta sul valore degli immobili all'estero;
  • imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero;
  • imposta sul valore aggiunto.

La definizione è prevista solo per i verbali non ancora notificati o per i quali il contribuente non ha ricevuto un invito al contraddittorio. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 nei modi stabiliti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate "per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini (...)".La definizione agevolata consente di pagare le imposte autoliquidate e relative alle violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, al netto di sanzioni e interessi entro il 31 maggio 2019. La definizione si perfeziona pagando in un'unica soluzione l'intero importo o la prima rata del piano rateale, fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo alle scadenze previste dai commi 2 e 5 dell'articolo. Sulle rate successive alla prima, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre maturano interessi legali.

Definizione agevolata atti procedimento di accertamento

E' possibile definire in modalità agevolata anche gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione e gli gli atti di recupero notificati prima dell'entrata in vigore del decreto fiscale, non impugnati e ancora impugnabili, pagando le imposte, al netto di sanzioni, interessi e accessori, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto fiscale o, se più ampio, entro quello previsto per impugnare l'avviso di accertamento, che residua dopo l'entrata in vigore del decreto fiscale. La definizione si perfeziona pagando il quantum dovuto in un'unica soluzione o versando la prima rata (di venti trimestrali al massimo) nei termini previsti.

Definizione agevolata imposte di consumo

Si possono definire in modo agevolato anche i debiti tributari, non definiti da sentenza passata in giudicato maturati fino al 31 dicembre 2018, a titolo di imposta di consumo, versando il 5 per cento di quanto dovuto, al netto di interessi e sanzioni. Per avvalersi di tale agevolazione il soggetto obbligato deve manifestare questa volontà all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite invio, entro il 30 aprile 2019, di apposita dichiarazione.

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intero importo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli o della prima rata, se si è optato per il pagamento rateale, nel limite massimo di 120 rate mensili. Il mancato pagamento di 6 rate comporta la decadenza dal beneficio.

Rottamazione-ter

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L'art. 3 del decreto fiscale prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 si possano estinguere, al netto di sanzioni e interessi, versando integralmente le somme "in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo":

  • affidate all'agente a titolo di capitale e interessi;
  • maturate in favore dell'agente a titolo di aggio e di rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il contribuente potrà pagare:

  • in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  • in diciotto rate, la prima e la seconda di importo pari al 10 per cento delle somme dovute ai fini della definizione con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2019, mentre le successive, tutte di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. In caso di pagamento rateale, a partire dal primo agosto 2019 sono dovuti interessi del 2%.

Il contribuente potrà pagare nelle seguenti modalità:

  • domiciliazione sul conto corrente;
  • bollettini precompilati,
  • agli sportelli dell'agente della riscossione.

Nel momento in cui il contribuente non paga una delle rate del piano "la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione."Il ritardo di soli 5 giorni nel pagamento delle rate invece non rileva ai fini dell'efficacia e non sono dovuti interessi.

La definizione agevolata può essere prevista anche per i debiti risultanti dal decreto di omologazione dell'accordo o dal piano del consumatore, così come per le sanzioni amministrative applicate in caso di violazioni del codice della strada, limitatamente agli interessi.

Rottamazione cartelle risorse UE

In virtù dell'art. 5 del decreto è possibile definire anche i "debiti relativi ai carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali UE" e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, con le deroghe previste dalla norma. Il contribuente potrà effettuare il pagamento dell'unica rata prevista per la definizione, entro il il 30 settembre 2019, ed entro lo stesso termine potrà pagare anche la prima rata, se ha optato per il pagamento rateale, versando le successive entro il 30 novembre 2019 e le successive entro il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

Pace fiscale contributi Inps

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Alla pace fiscale è possibile ricorrere anche con riferimento a cartelle esattoriali relative al mancato pagamento di contributi previdenziali Inps, che non rientrano, infatti, tra i debiti esclusi dalla procedura.

Anche in questo caso, occorre pagare integralmente quanto dovuto, ma senza farsi carico di sanzioni e interessi di mora e optando, eventualmente, per il pagamento rateale.

Stralcio debiti fino a 1.000 euro

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Annullati i debiti di importo residuo fino a 1000 alla data di entrata in vigore del decreto fiscale, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione dal primo gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2010, anche per quelle cartelle per le quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata ai sensi dell'art. 3.

In relazione a queste somme, quelle versate prima dell'entrata in vigore del decreto si considerano acquisite, mentre quelle versate alla data di entrata in vigore del decreto fiscale vengono imputate alle rate che il contribuente deve corrispondere in relazione a debiti inclusi nella definizione agevolata o a quelli scaduti o in scadenza. In assenza di debiti ulteriori le somme verranno rimborsate.

Pace fiscale scadenza

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La possibilità di aderire alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio è terminata da qualche tempo: la domanda, infatti, andava presentata entro il 30 aprile 2019.

Pace fiscale e chiusura liti

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Il decreto fiscale consente ai contribuenti di definire anche controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, Cassazione compresa e anche dopo rinvio, su domanda dell'attore, tramite pagamento di un importo pari al valore della controversia.

  • Per i ricorsi iscritti e pendenti è possibile definire la controversia pagando il 90% del valore della controversia;
  • - in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data di entrata in vigore decreto fiscale, le controversie possono invece definirsi tramite pagamento dei seguenti importi: a) 40% valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado; b) 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Se il ricorso del contribuente è accolto in parte o se si verifica l'ipotesi soccombenza ripartita l'importo del tributo, al netto di interessi sanzioni, è dovuto per intero sulla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, per la parte annullata.

Le controversie pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, si possono definire pagando il 5% del valore della controversia.

La definizione si perfeziona con la presentazione della relativa domanda (per ogni controversia autonoma) e con il versamento del totale o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Il pagamento rateale è previsto per importi superiori a 1000 euro, in 20 rate trimestrali, da pagarsi, per le rate successive alla prima entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ogni anno a decorrere dal 2019 a cui si applicano interessi legali.

Pace fiscale avvisi bonari

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Come chiarito dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2019, il ricorso alla pace fiscale, in particolare alla definizione delle controversie in essere con il fisco, non riguarda quelle inerenti agli avvisi bonari.

Precisiamo che gli avvisi bonari sono delle semplici segnalazioni inviate al contribuente e che precedono di norma l'emissione di una cartella esattoriale.

Versamento volontario periodi di imposta precedenti

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Il decreto fiscale consente:

  • alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al CONI di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale art. 9, per le imposte dovute e per ogni anno di imposta nel limite di 30.000 euro di imponibile annuo;
  • a quelle che risultavano iscritte alla data del 31 dicembre 2017 di beneficiare della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, versando percentuali di imposta del 50%, 40% e 10% nei vari casi previste dal decreto.

Dichiarazione integrativa speciale

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L'art. 9 del decreto fiscale consente anche di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti formali commesse fino al 24 ottobre 2018, versando 200 euro per ogni periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, da eseguirsi in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.

Condono fiscale

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Spesso, con riferimento alle recenti misure, oltre che di pace fiscale, si sente parlare anche di condono fiscale.

In realtà, le due espressioni, riferite al 2018, indicano lo stesso procedimento, ovverosia quello sino ad ora analizzato e introdotto al decreto legge 119/2018.

Leggi anche:

- Decreto fiscale è legge

- Decreto fiscale: il testo della legge

- Collegamenti esterni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/pace-fiscale


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