La nuova legge sicurezza punisce chi esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o ricorrendo a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà

di Lucia Izzo - Il decreto sicurezza predisposto dal Ministero dell'Interno, Matteo Salvini, ormai definitivamente convertito in legge, ha introdotto una nuova fattispecie di reato che mira a perseguire e punire coloro che si rendono responsabili del c.d. "accattonaggio molesto".

Mendicità

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A molti, sembrerà di veder rivivere l'abrogato art. 670 del codice penale sulla "Mendicità" che, al primo comma, puniva con l'arresto fino a tre mesi chiunque mendicava in luogo pubblico o aperto al pubblico e, al secondo comma, puniva con l'arresto da uno a sei mesi chi commetteva il fatto in modo ripugnante o vessatorio, simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.


Tuttavia, questa previsione era stata spazzata via dalla legge numero 205 del 25 giugno 1999, inseritasi nel solco già tracciato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 519/1995 aveva già dichiarato costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 670.

Esercizio molesto dell'accattonaggio

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Con la legge di conversione del decreto sicurezza, invece, "l'esercizio molesto dell'accattonaggio" è espressamente contemplato da una norma ad hoc, ovvero l'art. 669-bis, inserito subito dopo l'art. 669 del codice che punisce l'"Esercizio abusivo di mestieri girovaghi".

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, persegue chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

In molti si sono chiesti, leggendo il testo della disposizione, come ne verrà garantita la concreta operatività e come devono essere interpretati i parametri posti dall'art. 669-bis; tuttavia, per ottenere risposta a simili interrogativi, sarà necessario attendere ulteriori sviluppi e precisazioni da parti delle sedi deputate.

Reato di accattonaggio molesto: scatta l'arresto

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Altra scelta discussa è stata quella delle sanzioni che rischiano i futuri trasgressori, ovvero coloro che verranno trovati a esercitare l'accattonaggio in modo molesto.

La pena è quella dell'arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. Inoltre, è sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite a commettere il reato.

Stretta sugli organizzatori dell'accattonaggio altrui

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Ma le novità in tema di accattonaggio non si sono esaurite con l'introduzione dell'art. 669-bis: anche gli organizzatori vedono inasprirsi il trattamento sanzionatorio a seguito della modifica dell'art. 600-octies che verrà rubricato "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".


Nella sua formulazione attuale, la norma persegue, salvo che il fatto costituisca più grave reato, tutti coloro che si avvalgono per mendicare dei minori di anni 14; stessa sorte colpisce chi permette che siano gli infraquattordicenni sottoposti alla propria autorità o affidati alla sua custodia o vigilanza a mendicare, oppure che altri se ne avvalgano per lo stesso scopo. La pena è quella della reclusione da uno a tre anni.


La legge in materia di sicurezza, aggiungendo all'art. 600-octies un secondo comma, ha ritenuto opportuno sanzionare con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque si sia reso colpevole dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio, se ne sia avvalso o comunque lo abbia favorito a fini di profitto.


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Foto: 123rf.com
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