Arresto e ammenda nei confronti di chi esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie. Guida al nuovo reato di accattonaggio molesto
di Lucia Izzo - La legge di conversione del decreto sicurezza predisposto dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha introdotto molte novità, soprattutto in ambito di protezione internazionale e immigrazione, nonché relativamente alla sicurezza pubblica.
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Diversi ritocchi vanno a modificare direttamente il codice penale. Tra questi emerge l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa cristallizzata nell'art. 669-bis che punisce "l'esercizio molesto dell'accattonaggio".
- Delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio
- Reato di accattonaggio molesto: le sanzioni
- Accattonaggio altrui: stretta sugli organizzatori
- Accattonaggio con minori di anni 14
- Accattonaggio "altrui"
Delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio
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La nuova norma sembra ricalcare l'art. 670 del codice penale sulla "Mendicità", abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
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Si punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
Reato di accattonaggio molesto: le sanzioni
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Il trattamento sanzionatorio previsto va dall'arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna la previsione di un'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
Inoltre, dovrà essere sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
Accattonaggio altrui: stretta sugli organizzatori
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Le modifiche coinvolgono anche l'articolo 600-octies del codice penale, la cui rubrica sarà sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".
Appare evidente la stretta nei confronti degli organizzatori, che si affiancherà a quella prevista dal primo comma della disposizione.
Accattonaggio con minori di anni 14
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Nella sua formulazione attuale, l'art. 600-octies punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale, per mendicare, di minori degli anni 14 ovvero permette che questi, sottoposti alla sua autorità o affidate alla sua custodia o vigilanza, mendichino, o che altri se ne avvalgano per mendicare. La pena è quella della reclusione da uno a tre anni.
Accattonaggio "altrui"
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Il secondo comma, aggiunto dalla legge in materia di sicurezza, ha ritenuto opportuno sanzionare con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.
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