Il reato di accattonaggio molesto di cui all'art. 669 bis c.p. ha sostituito quello di mendicità di cui all'art. 670 c.p. ma il codice penale punisce anche chi organizza l'accattonaggio altrui e impiega minori

Delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio

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La legge sicurezza 2018 ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie delittuosa cristallizzata nell'art. 669-bis che punisce "l'esercizio molesto dell'accattonaggio".

La norma sembra ricalcare l'art. 670 del codice penale sulla "Mendicità", abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

Si punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Vedi anche Chiedere l'elemosina è reato?

Reato di accattonaggio molesto: le sanzioni

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Il trattamento sanzionatorio previsto va dall'arresto da tre a sei mesi a cui si accompagna la previsione di un'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

Inoltre, dovrà essere sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.

Accattonaggio altrui: stretta sugli organizzatori

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Le modifiche coinvolgono anche l'articolo 600-octies del codice penale, la cui rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio".

Appare evidente la stretta nei confronti degli organizzatori, che si affianca a quella prevista dal primo comma della disposizione.

Organizzazione e impiego di minori a cui ha dato rilievo la Cassazione chiarendo infatti che: "il semplice accattonaggio non è reato e che lo diventa, ex art. 600 octles c.p., nel caso di coinvolgimento di minori o di organizzazione dell'accattonaggio altrui" (cfr. Cass. n. 36654/2019).

Accattonaggio con minori di anni 14

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Nella sua formulazione attuale, l'art. 600-octies punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale, per mendicare, di minori degli anni 14 ovvero permette che questi, sottoposti alla sua autorità o affidate alla sua custodia o vigilanza, mendichino, o che altri se ne avvalgano per mendicare. La pena è quella della reclusione da uno a tre anni.

In relazione a questo reato specifico la Cassazione con la sentenza n. 7140/2022 ha chiarito che la: "connotazione culturale della pratica di chiedere l'elemosina, pero', non può certamente condurre - come evidenziato nell'impugnata sentenza - a 'decriminalizzare' la condotta posta in essere dall'imputato; e in vero, i 'valori' della cultura rom non rilevano quando contrastino con i beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento costituzionale, quali il rispetto dei diritti umani e la tutela dei minori. Inoltre, per l'integrazione del reato contestato non e' richiesto che il minore sia sottoposto a 'sofferenze e/o mortificazioni', come risulta chiaramente dal tenore della norma incriminatrice, che punisce, 'salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici e, comunque, non imputabile'".

Accattonaggio che non va confuso con altri reati, come ha avuto modo di chiarire la Cassazione nella sentenza n. 26429/2022, sancendo che: "Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù la condotta posta in essere da chi pratichi l'accattonaggio per alcune ore del giorno facendosi aiutare dal figlio minore, e ciò per l'assenza di una condizione di integrale asservimento ed esclusiva utilizzazione del minore ai fini di sfruttamento economico".

Accattonaggio "altrui"

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Il secondo comma dell'art. 600 octies sanziona infine con la reclusione da uno a tre anni anche chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto.


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