Configura reato di molestia e disturbo alle persone suonare più volte il clacson nel vialetto del condominio e tenere accesso il motore dell'auto

di Annamaria Villafrate - La sentenza penale n. 50379/2018 degli Ermellini rigetta il ricorso dell'imputato per il reato di cui all'art. 660 c.p, fondato su motivi che avrebbero richiesto una valutazione di merito, che la Cassazione non può operare. In questo modo la Suprema Corte dimostra di condividere pienamente le decisioni dei giudici di merito, che hanno condannato il ricorrente per il reato di molestia e disturbo alle persone, per aver suonato ripetutamente il clacson nel vialetto del condominio, tenuto accesso il motore dell'auto e tenuto alto il volume dello stereo di casa.

La vicenda processuale

Il Tribunale di Firenze condanna in concorso due soggetti per i reati di cui agli artt. 81 e 660 c.p, per avere, per petulanza e altri biasimevoli motivi, recato disturbo ai loro vicini di casa. Gli imputati ricorrono in appello e la Corte di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara non doversi procedere solo nei confronti della sola donna, poiché i fatti devono considerarsi estinti per prescrizione. L'uomo invece, a cui è stata confermata di primo grado, ricorre in Cassazione. Nei cinque motivi del ricorso lamenta una lettura scorretta del materiale probatorio da parte dei giudici di primo e di secondo grado, che avrebbe condotto a due sentenze di condanna fondate esclusivamente sulle dichiarazioni delle parti civili costituite. La Cassazione rigetta il ricorso perché l'imputato, con le sue doglianze, chiede una rilettura della vicenda nel merito, che non rientra nella sua competenza.

Costituisce molestia e disturbo alle persone suonare il clacson nel vialetto condominiale

La Cassazione rigetta il ricorso dell'imputato, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, che hanno condotto alla condanna del ricorrente. Il giudice di primo grado, infatti, in base alle risultanze probatorie, ha ritenuto di dover condannare l'imputato per il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art 660 c.p "per avere, per petulanza e altri biasimevoli motivi, recato disturbo a (…), suoi vicini di casa, mantenendo lo stereo di casa ad alto volume, colpendo con pugni le pareti confinanti, nonché suonando ripetutamente e ingiustificatamente il clacson della propria autovettura nell'attraversare il vialetto condominiale, anche nelle prime ore del mattino, tenendo acceso il motore dell'auto sotto le abitazioni dei condomini e provocando, in tal modo, immissioni di gas di scarico all'interno delle stesse, profferendo ripetutamente, in presenza dei condomini, frasi a contenuto ingiurioso e oltraggioso rivolte ai vicini, scattando numerose fotografie per riprendere l'esterno delle abitazioni degli altri condomini."

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