Il reato di molestie

Il reato di molestie è previsto dall'art. 660 del codice penale e fa parte delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica

Reato di molestie: cosa si intende

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In base alla previsione codicistica, il reato di molestie è quello commesso da "chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo". La pena prevista è quella dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 516 euro.

Bene giuridico tutelato

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Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, secondo l'orientamento tradizionale, sarebbe l'ordine pubblico, inteso in generale come pubblica tranquillità (cfr., ex multis, Cass. n. 22055/2013).

In base a tale orientamento, il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete privata, ha inteso tutelare infatti "la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione".

La sfera intima di quiete e libertà della persona offesa, dunque, riceve una protezione "soltanto riflessa cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate" (cfr., ex multis, Cass. n. 10983/2011; Trib. Milano n. 8118/2008).

Soggetti attivi e passivi

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Trattandosi di reato comune, sul piano del soggetto agente può essere commesso da chiunque e in forma libera che si perfeziona col verificarsi dell'evento dannoso.

Quanto al soggetto passivo, invece, molestia e disturbo devono raggiungere una persona determinata e non il pubblico in genere o una parte di esso (cfr., tra le altre, Cass. n. 12002/1985).

Non è necessario che la condotta sia tenuta in presenza della persona offesa (come ad es. nell'ipotesi del reato commesso con l'uso del telefono) e il reato può sussistere altresì se l'agente arreca molestia o disturbo a persona diversa da quella presa di mira (cfr., Cass. 27.4.1994; Cass. 17.2.1965), salvo che nel caso di specificità della persona effettivamente presa di mira dall'agente. In tal caso, infatti, il mutamento imprevisto del soggetto passivo esclude la sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'agente stesso (Cass. n. 36225/2007).

Elemento oggettivo

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Il reato consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e a disturbare terze persone, interferendo nell'altrui vita privata e nell'altrui vita relazionale (Cass. n. 8198/2006).

È importante sottolineare come la molestia o il disturbo debbano essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune (Cass. n. 7355/1984).

Il reato contravvenzionale ex art. 660 c.p. non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (Cass. n. 43439/2010).

La petulanza

Quanto alla petulanza, la stessa è intesa come "atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato" (Cass. n. 6908/2011; Cass. n. 17308/2008).

Il biasimevole motivo

Il biasimevole motivo, invece, indica in via residuale ogni altro movente riprovevole in se stesso o in relazione alle qualità o condizioni della persona molestata e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza (Cass. n. 12251/1986). 

La pubblicità del luogo

L'art. 660 c.p. esige inoltre il requisito della "pubblicità del luogo", il quale sussiste "tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in un luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei riguardi di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico" (Cass. n. 11524/1986).

La disposizione, infine, punisce le molestie commesse col mezzo del telefono, e quindi anche quelle poste in essere attraverso l'invio di "short messages system" (Sms) trasmessi tramite sistemi telefonici mobili o fissi (Cass. n. 30294/2011; Cass. n. 10983/2011).

Elemento soggettivo

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Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contravvenzionale della molestia o del disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p., è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza dell'oggettiva idoneità a molestare o disturbare, senza valida ragione, il soggetto che la subisce (Cass. n. 19071/2004; Cass. n. 11855/1995).

Sono del tutto irrilevanti gli intenti perseguiti dall'agente, una volta che si sia accertato comunque che, a prescindere dalle motivazioni alla base del comportamento, esso è connotato da un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto che finisce, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone (Cass. n. 13555/1998; Trib. Trento, n. 863/2011).

Deve ritenersi configurato il reato anche quando l'agente esercita, o crede di esercitare, un proprio diritto, in modo tale, però, da rivelare l'esistenza di uno specifico malanimo che si traduce in un mero dispetto arrecato per un qualsiasi biasimevole motivo" (Cass. n. 2314/1992; Cass. n. 9619/2004).

La procedibilità

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Il reato in esame è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 516 euro.

È procedibile d'ufficio e di conseguenza, quando il fatto sia perseguibile anche per minaccia (o altri illeciti a querela), secondo lo schema del c.d. reato complesso, l'assenza della querela o la relativa remissione "non influiscono sulla procedibilità dell'azione per il reato contravvenzionale; mentre quest'ultimo, nel caso di contestuale perseguimento del delitto punibile a querela, resta invece assorbito nella fattispecie più grave" (Cass. n. 25045/2002).

Dalla giurisprudenza è stato ritenuto inoltre legittimo il sequestro preventivo: il caso specifico riguardava un'utenza telefonica, utilizzata continuativamente ed esclusivamente per commettere il reato di molestie (Cass. n. 5148/1997).

Vedi anche: Il reato di stalking

La Cassazione sul reato di molestie

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Ecco una serie di recenti massime della Cassazione sul reato di molestie: 

Cassazione n. 7993/2021

Ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna nell'altrui sfera di libertà. La pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato.

Cassazione n. 18216/2019

Il reato di molestie o di disturbo alla persona mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità, attuato mediante l'offesa alla quiete privata. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; onde l'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa, cosicché la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate. 

Cassazione n. 7067/2019

Non è configurabile il reato di molestia o disturbo alle persone previsto dall'art. 660 c.p. allorchè vi sia reciprocità o ritorsione delle molestie, in quanto in tal caso non ricorre la condotta tipica descritta dalla norma, e cioè la sua connotazione "per petulanza o altro biasimevole motivo", cui è subordinata l'illiceità penale del fatto. 

Cassazione n. 6064/2018

Il reato di molestia o disturbo alle persone, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, non ha natura di reato necessariamente abituale, sicchè può essere realizzato anche con una sola azione, purchè particolarmente sintomatica dei requisiti della fattispecie tipizzata. L'atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev'essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo o rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.  

Cassazione n. 22152/2015

Non commette reato di molestie chi compie ripetuti tentativi di contatto telefonico e telematico verso la ex convivente se tali condotte non sono finalizzate a creare disagi o molestie ma esclusivamente ad avere notizie del figlio minore, allo scopo di poterlo incontrare, esercitando in tal modo i propri diritti di genitore. 

Cassazione n. 9962/2014

Commette reato di molestie chi effettua squilli telefonici reiterati sull'utenza fissa delle persone offese.

Cassazione n. 37596/2014

Anche Facebook rappresenta una sorta di agorà virtuale e deve quindi considerarsi luogo aperto al pubblico ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 c.p. (ipotesi relativa al molestie effettuate attraverso l'invio di messaggi molesti sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa.

Cassazione n. 30294/2011

La disposizione di cui all'art. 660 c.p. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi.