Si configura il reato di truffa in caso di falsa rottamazione auto, anche quando non è possibile identificare chi, materialmente, ha percepito il profitto

di Annamaria Villafrate - La sentenza penale della Cassazione n. 49085/2018 (sotto allegata) ritiene che le attività compiute per realizzare la falsa rottamazione di veicoli sono in grado di dare vita sia all'evento di danno per lo Stato che all'ingiusto profitto altrui, anche senza accertare chi, materialmente, ha percepito il vantaggio comunque derivante dalla condotta degli imputati.

La vicenda processuale

La Corte d'appello dell'Aquila assolve tutti gli imputati dal reato di falso in scrittura privata perché il fatto non è previsto dalla legge come illecito penale e, a parte la concessione delle attenuanti generiche, tra l'altro conferma:

  • la condanna del Tribunale per i reati di truffa ai danni di un ente pubblico in relazione all'erogazione, in 36 diversi casi, degli incentivi statali per la rottamazione;
  • così come il falso in atti pubblici relativamente alla documentazione necessaria per ottenere gli incentivi suddetti (certificati di proprietà, di rottamazione, di cancellazione al PRA e carte di circolazione).

Ricorrono in Cassazione gli imputati affidandosi e numerosi motivi di ricorso, tra i quali quello che si fonda sulla mancata induzione in errore dello Stato, considerato che la normativa non vieta di acquistare auto per poi rottamarle, ma anche perché non è stata raggiunta la prova del danno ingiusto.

Truffa per falsa rottamazione anche se non si accerta chi percepisce il profitto ingiusto

La Cassazione, ritenendo manifestamente infondati il settimo e l'ottavo motivo del ricorso e ribadendo un concetto già espresso sancisce che: "a fronte delle operazioni compiute attraverso la falsa "rottamazione"di veicoli, si profila sia l'evento di danno per lo Stato che l'ingiusto profitto a vantaggio di altri senza che sia nemmeno indispensabile accertare chi abbia materialmente percepito il profitto ingiusto comunque realizzato per effetto della condotta degli imputati." Non conta quindi, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, che alcune rottamazioni siano state realizzate effettivamente. I giudici di merito infatti hanno comunque rilevato, a fronte di diverse automobili acquistate, la presenza di una vettura da destinare alla rottamazione falsificata, così come hanno ritenuto provata la falsità dei documenti utilizzati per mettere a segno le varie e numerose condotte illecite.



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